Ordinanza 89/1985 (ECLI:IT:COST:1985:89)
Massima numero 10795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/03/1985;  Decisione del  27/03/1985
Deposito del 28/03/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 89/85. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - NUOVE NORME SULL'EQUO CANONE - RINNOVO TACITO SENZA PREVIA DISDETTA - PREVISIONE PER I SOLI CONTRATTI GIA' PROROGATI - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in quanto, in forza del loro combinato disposto, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente, esso non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che e' invece richiamato dall'art. 65 st. l. per i contratti non soggetti a proroga; infatti, tale differenza di trattamento e' stata gia' ritenuta giustificata da questa Corte che ha ritenuto non fondata analoga questione. - S n. 33/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte