Sentenza 93/1985 (ECLI:IT:COST:1985:93)
Massima numero 10799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
29/03/1985; Decisione del
29/03/1985
Deposito del 01/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 93/85. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LAVORATORI GIA' LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - ASSERITO OBBLIGO DI RIASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 93/85. LAVORO (COLLOCAMENTO AL) - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - LAVORATORI GIA' LICENZIATI PER GIUSTA CAUSA - ASSERITO OBBLIGO DI RIASSUNZIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Nelle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti a categorie protette, regolate dalla legge n. 482 del 1968, valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati, contenuti nella legge n. 264 del 1949, che non siano incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie, poiche' anche gli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie appartengono alla categoria dei disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di collocamento. La facolta' accordata dalla predetta legge n. 264 al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento competente, precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ha valore di principio generale e si applica, pertanto, anche nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in base all'errato presupposto che tali articoli debbano interpretarsi nel senso che con essi si sia inteso escludere nell'ambito del collocamento obbligatorio la suddetta facolta').
Nelle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti a categorie protette, regolate dalla legge n. 482 del 1968, valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati, contenuti nella legge n. 264 del 1949, che non siano incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie, poiche' anche gli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie appartengono alla categoria dei disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di collocamento. La facolta' accordata dalla predetta legge n. 264 al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento competente, precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ha valore di principio generale e si applica, pertanto, anche nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in base all'errato presupposto che tali articoli debbano interpretarsi nel senso che con essi si sia inteso escludere nell'ambito del collocamento obbligatorio la suddetta facolta').
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte