Ordinanza 130/1985 (ECLI:IT:COST:1985:130)
Massima numero 10865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10866
Titolo
ORD. 130/85 A. AVVOCATO E PROCURATORE - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI ONORARI E RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO MEDIANTE TRANSAZIONE - SOLIDARIETA' TRA LE PARTI DEL GIUDIZIO TRANSATTO - ASSERITA APPLICABILITA' ANCHE A PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA ESTENSIBILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 130/85 A. AVVOCATO E PROCURATORE - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DI ONORARI E RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO MEDIANTE TRANSAZIONE - SOLIDARIETA' TRA LE PARTI DEL GIUDIZIO TRANSATTO - ASSERITA APPLICABILITA' ANCHE A PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA ESTENSIBILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti la rilevanza nel giudizio a quo perche' priva di motivazione l'asserita estensibilita' della norma impugnata al caso di specie. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 - a norma del quale tutte le parti che abbiano definito con transazione un giudizio, sono obbligate in solido al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che abbiano partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - in quanto il giudice rimettente non ha motivato l'asserita estensibilita' della norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore munito di procura per prestazioni stragiudiziali).
Va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti la rilevanza nel giudizio a quo perche' priva di motivazione l'asserita estensibilita' della norma impugnata al caso di specie. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36 - a norma del quale tutte le parti che abbiano definito con transazione un giudizio, sono obbligate in solido al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori, che abbiano partecipato al giudizio negli ultimi tre anni, fossero tuttora creditori per il giudizio stesso - in quanto il giudice rimettente non ha motivato l'asserita estensibilita' della norma impugnata agli onorari richiesti dal difensore munito di procura per prestazioni stragiudiziali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte