Sentenza 94/1985 (ECLI:IT:COST:1985:94)
Massima numero 10800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
29/03/1985; Decisione del
29/03/1985
Deposito del 01/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 94/85. PROVINCIA DI BOLZANO - GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO - POTERE CONCESSORIO RISERVATO ALLO STATO - CONTRASTANTI INTERVENTI NORMATIVI O ESECUTIVI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO A TUTELA DEL PAESAGGIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 94/85. PROVINCIA DI BOLZANO - GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO - POTERE CONCESSORIO RISERVATO ALLO STATO - CONTRASTANTI INTERVENTI NORMATIVI O ESECUTIVI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO A TUTELA DEL PAESAGGIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Nel territorio del Trentino-Alto Adige, in base allo statuto regionale ed alle relative norme di attuazione, sono riservate ai poteri dello Stato le concessioni di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico ed e' precluso alle province autonome qualsiasi intervento, normativo od esecutivo, che comporti una menomazione o vanificazione del potere attribuito in via esclusiva allo Stato, pur quando esso costituisca l'esplicazione di una competenza primaria propria della provincia, quale - come nella specie - quella della tutela del paesaggio. Sono, pertanto, illegittimi, per contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 stta, gli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano, nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle disposizioni in esse contenute - comportanti l'attribuzione all'autorita' provinciale, per la tutela del paesaggio, di un potere ampiamente discrezionale tale da collidere, per la mancanza di predeterminate regole di compatibilita', con quello spettante all'amministrazione statale a tutela di altri interessi pubblici - alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. - S. n. 20/1961; 46/1962.
Nel territorio del Trentino-Alto Adige, in base allo statuto regionale ed alle relative norme di attuazione, sono riservate ai poteri dello Stato le concessioni di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico ed e' precluso alle province autonome qualsiasi intervento, normativo od esecutivo, che comporti una menomazione o vanificazione del potere attribuito in via esclusiva allo Stato, pur quando esso costituisca l'esplicazione di una competenza primaria propria della provincia, quale - come nella specie - quella della tutela del paesaggio. Sono, pertanto, illegittimi, per contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 stta, gli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano, nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle disposizioni in esse contenute - comportanti l'attribuzione all'autorita' provinciale, per la tutela del paesaggio, di un potere ampiamente discrezionale tale da collidere, per la mancanza di predeterminate regole di compatibilita', con quello spettante all'amministrazione statale a tutela di altri interessi pubblici - alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. - S. n. 20/1961; 46/1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
Altri parametri e norme interposte