Sentenza 95/1985 (ECLI:IT:COST:1985:95)
Massima numero 10801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  29/03/1985;  Decisione del  29/03/1985
Deposito del 01/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10802


Titolo
SENT. 95/85 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA DI SENTENZE DI CONDANNA - QUESTIONE SOLLEVATA PRIMA DI AFFRONTARE L'ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, nella parte in cui prevede l'esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze di primo grado che pronunciano condanna al pagamento, in favore del danneggiato, delle indennita' spettanti a norma della stessa legge e della legge n. 990 del 24 dicembre 1969, in quanto il giudice a quo ha prospettato il dubbio di legittimita' costituzionale ancor prima di affrontare l'esame del merito della controversia che avrebbe potuto sfociare in una pronuncia diversa dalla condanna dei convenuti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte