Sentenza 95/1985 (ECLI:IT:COST:1985:95)
Massima numero 10802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
29/03/1985; Decisione del
29/03/1985
Deposito del 01/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10801
Titolo
SENT. 95/85 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILITA' CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO A FAVORE DEL DANNEGGIATO - MANCATA PREVISIONE DI REVOCABILITA' O SOSPENSIONE - DEROGA AI PRECETTI GENERALI DEL CODICE DI RITO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 95/85 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - RESPONSABILITA' CIVILE - ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO A FAVORE DEL DANNEGGIATO - MANCATA PREVISIONE DI REVOCABILITA' O SOSPENSIONE - DEROGA AI PRECETTI GENERALI DEL CODICE DI RITO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La scelta tra i diversi criteri cui i conditores di leggi speciali si sono ispirati per apportare deroga ai precetti generali del codice di rito civile rientra nella discrezionalita' dei medesimi e non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Peraltro, nel caso, le citate deroghe agli artt. 282 e 431 c.p.c., di cui all'art. 5 bis della l. 26 febbraio 1977, n. 39, consistenti nella previsione della esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze rese dal giudice di primo grado, di condanna al pagamento, a favore del danneggiato, delle indennita' di cui alla citata legge e alla l. 26 dicembre 1969, n. 290, nonche' nella mancata previsione della facolta' di revocare la esecuzione iniziata ed infine nella previsione della possibilita' per il giudice istruttore od il collegio, di sospendere la provvisoria esecuzione, non violano l'art. 24 Cost., in quanto e' logico che la revocabilita' della provvisoria esecuzione imposta dalla legge non puo' essere consentita sulla base di una sommaria cognizione, mentre la concessione della stessa in fattispecie astratta diversa da quelle assunte dalla legge puo' formare oggetto della opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. predisposti al fine di contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione della l. 23 dicembre 1976, n. 857). - S. 168/1982.
La scelta tra i diversi criteri cui i conditores di leggi speciali si sono ispirati per apportare deroga ai precetti generali del codice di rito civile rientra nella discrezionalita' dei medesimi e non puo' formare oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale. Peraltro, nel caso, le citate deroghe agli artt. 282 e 431 c.p.c., di cui all'art. 5 bis della l. 26 febbraio 1977, n. 39, consistenti nella previsione della esecuzione provvisoria ope legis delle sentenze rese dal giudice di primo grado, di condanna al pagamento, a favore del danneggiato, delle indennita' di cui alla citata legge e alla l. 26 dicembre 1969, n. 290, nonche' nella mancata previsione della facolta' di revocare la esecuzione iniziata ed infine nella previsione della possibilita' per il giudice istruttore od il collegio, di sospendere la provvisoria esecuzione, non violano l'art. 24 Cost., in quanto e' logico che la revocabilita' della provvisoria esecuzione imposta dalla legge non puo' essere consentita sulla base di una sommaria cognizione, mentre la concessione della stessa in fattispecie astratta diversa da quelle assunte dalla legge puo' formare oggetto della opposizione all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. predisposti al fine di contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 5 bis l. 26 febbraio 1977, n. 39 di conversione della l. 23 dicembre 1976, n. 857). - S. 168/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte