Sentenza 281/2020 (ECLI:IT:COST:2020:281)
Massima numero 42947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  01/12/2020;  Decisione del  01/12/2020
Deposito del 23/12/2020; Pubblicazione in G. U. 30/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42934  42935  42936  42937  42938  42939  42940  42941  42942  42943  42944  42945  42946  42948


Titolo
Lavoro e occupazione - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Accesso agli incentivi alle imprese per il riassorbimento delle eccedenze occupazionali conseguenti a crisi aziendali - Limitazione - Concessione riservata alle assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni di residenti in via continuativa sul territorio regionale da almeno cinque anni - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 77, comma 3-quinquies, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005, introdotto dall'art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che limita la concessione degli incentivi occupazionali previsti dal precedente comma 3-bis alle assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni riguardanti soggetti residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni. La norma impugnata dal Governo riserva irragionevolmente solo alla categoria dei residenti quinquennali l'accesso agli incentivi senza che vi sia alcuna connessione tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza protratta nel tempo del lavoratore. Sebbene sia condivisibile che gli incentivi occupazionali possano ben essere rivolti solo alle assunzioni di particolari categorie di lavoratori, risulta irragionevole il collegamento tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza del lavoratore, non solo ove protratta nel tempo. Sotto un primo profilo, infatti, non può sostenersi che il criterio della residenza sia necessario a identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, tenuto conto che, nel caso di specie, i beneficiari diretti dell'erogazione sono le imprese, che devono ovviamente avere una sede nel territorio regionale. Sotto un secondo profilo, la limitazione introdotta dalla disposizione impugnata risulta in contrasto con la ratio dalla stessa indicata, ossia il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 168 del 2014, n. 141 del 2014, n. 222 del 2013 e n. 133 del 2013).

Se la residenza costituisce un requisito ragionevole al fine d'identificare l'ente pubblico competente a erogare una certa prestazione, non è possibile che l'accesso alle prestazioni pubbliche sia escluso solo per il fatto di aver esercitato il proprio diritto di circolazione o di aver dovuto mutare Regione di residenza. L'introduzione di requisiti basati sulla residenza, specie se prolungata, finisce infatti per costituire una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le Regioni, violando così il divieto di cui all'art. 120, primo comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020 e n. 107 del 2018).

Il radicamento territoriale non può assumere un'importanza tale da escludere qualsiasi rilievo dello stato di bisogno ed essendo più appropriato utilizzarlo ai fini della formazione di graduatorie e criteri preferenziali. (Precedente citato: sentenza n. 44 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  09/08/2005  n. 18  art. 77  co. 3

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  08/07/2019  n. 9  art. 88  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte