Ordinanza 100/1985 (ECLI:IT:COST:1985:100)
Massima numero 10807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  29/03/1985;  Decisione del  29/03/1985
Deposito del 01/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 100/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE EMILIA ROMAGNA - ASSUNZIONI E FORMAZIONE PROFESSIONALE - NORMATIVA STATALE - RICORSO REGIONALE DEPOSITATO FUORI TERMINE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, nella parte in cui prevede disposizioni dettagliate dirette a regolare analiticamente la materia delle assunzioni e della formazione professionale, proposta dalla Regione Emilia Romagna in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., in quanto il ricorso e' stato depositato nella cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte