Ordinanza 101/1985 (ECLI:IT:COST:1985:101)
Massima numero 10808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  29/03/1985;  Decisione del  29/03/1985
Deposito del 01/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 101/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - URBANISTICA - PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA - RICORSO DELLA REGIONE LIGURIA - TARDIVO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Va dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795, nella parte in cui prevedono la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, proposta dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 3, 117, 118, 119 e 81 Cost.. Infatti, il ricorso e' stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte