Sentenza 102/1985 (ECLI:IT:COST:1985:102)
Massima numero 10810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  02/04/1985;  Decisione del  02/04/1985
Deposito del 04/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10809  10811


Titolo
SENT. 102/85 B. REATI MILITARI - INSUBORDINAZIONE - MINACCIA AGGRAVATA AD INFERIORE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PENA DIVENUTA PIU' GRAVE RISPETTO A QUELLA PREVISTA PER IL REATO DI MINACCIA AD UN SUPERIORE PER EFFETTO DI ANTERIORE PRONUNCIA DI ACCOGLIMENTO - IRRAZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE (INCISO).

Testo
La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo ove non sia rispettato il limite della ragionevolezza, come nel caso che un reato considerato originariamente piu' lieve finisca, a seguito di modifiche legislative o pronunce di illegittimita' costituzionale, per essere punito piu' rigorosamente di quelli di maggiore gravita'. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 196, terzo comma, cod. pen. mil. di pace (il quale punisce il reato di minaccia ad un inferiore, se grave o commessa in uno dei modi indicati nell'art. 339 cod. pen., con "la reclusione militare fino a tre anni"), limitatamente alle parole "la reclusione militare fino a tre anni", in quanto, in base ad esso, la minaccia aggravata ad inferiore e' punita in maniera piu' grave, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 1982 (che ha dichiarato l'illegittimita' del sistema sanzionatorio disposto dagli artt. 186 e 189 cod. pen. mil. di pace), di quanto lo sia il piu' grave reato di minaccia aggravata contro un superiore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte