Sentenza 102/1985 (ECLI:IT:COST:1985:102)
Massima numero 10811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
02/04/1985; Decisione del
02/04/1985
Deposito del 04/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 102/85 C. REATI MILITARI - VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DEL MILITARE PREPOSTO A GUARDIA DI COSA DETERMINATA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO RITENUTO IRRAZIONALE RISPETTO AD ANALOGHE FIGURE DI REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DELLA PENA RIMESSA AL POTERE DEL GIUDICE - RIMEDI ESPERIBILI ATTRAVERSO I NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 102/85 C. REATI MILITARI - VIOLATA CONSEGNA DA PARTE DEL MILITARE PREPOSTO A GUARDIA DI COSA DETERMINATA - TRATTAMENTO SANZIONATORIO RITENUTO IRRAZIONALE RISPETTO AD ANALOGHE FIGURE DI REATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - LIMITE DELLA RAZIONALITA' - INDIVIDUAZIONE DELLA PENA RIMESSA AL POTERE DEL GIUDICE - RIMEDI ESPERIBILI ATTRAVERSO I NORMALI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo nei casi nei quali non sia rispettato il limite della razionalita' ovvero quando siano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., prevedendo ipotesi di responsabilita' penale per fatto altrui o comminando pene che non consentano l'efficacia rieducativa della pena; mentre l'individuazione concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 cod. pen., il cui esercizio e' soggetto a controllo mediante i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale. Cio' posto, non si appalesa irrazionale l'art. 122 cod. pen. mil. di pace il quale punisce il reato di violata consegna da parte del militare preposto di guardia a cosa determinata, con una pena che potrebbe apparire sproporzionata se raffrontata con quella prevista per le altre ipotesi di violata consegna, perche' vanno tenuti presenti non solo il primo comma ma anche i successivi capoversi dell'art. 118, i quali comminano per tali reati una pena addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122. Ne' risultano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., non configurando la disposizione impugnata ipotesi di responsabilita' penale per fatto altrui e dipendendo tra l'altro, l'efficacia rieducativa delle pene non tanto dalla durata quanto dal regime. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace, sollevata sotto il profilo che esso, punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto a guardia di cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a ventiquattro anni (art. 26 cod. pen. mil. di pace), cosi' ponendo in essere una irrazionale disparita' di trattamento con le altre figure di violata consegna, punita con la reclusione militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 stesso codice). - S. nn. 22/1971; 18/1973; 143/1974 e 119/1975.
La congruenza tra reati e pene rientra nel potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio puo' essere censurato solo nei casi nei quali non sia rispettato il limite della razionalita' ovvero quando siano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., prevedendo ipotesi di responsabilita' penale per fatto altrui o comminando pene che non consentano l'efficacia rieducativa della pena; mentre l'individuazione concreta della pena spetta al giudice nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 cod. pen., il cui esercizio e' soggetto a controllo mediante i normali mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale. Cio' posto, non si appalesa irrazionale l'art. 122 cod. pen. mil. di pace il quale punisce il reato di violata consegna da parte del militare preposto di guardia a cosa determinata, con una pena che potrebbe apparire sproporzionata se raffrontata con quella prevista per le altre ipotesi di violata consegna, perche' vanno tenuti presenti non solo il primo comma ma anche i successivi capoversi dell'art. 118, i quali comminano per tali reati una pena addirittura superiore a quella stabilita dall'art. 122. Ne' risultano violati i commi primo e terzo dell'art. 27 Cost., non configurando la disposizione impugnata ipotesi di responsabilita' penale per fatto altrui e dipendendo tra l'altro, l'efficacia rieducativa delle pene non tanto dalla durata quanto dal regime. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace, sollevata sotto il profilo che esso, punendo il reato di violata consegna da parte del militare preposto a guardia di cosa determinata, per il solo fatto della violata consegna, con la reclusione militare non inferiore a due anni, astrattamente consente che detta pena possa estendersi nel massimo sino a ventiquattro anni (art. 26 cod. pen. mil. di pace), cosi' ponendo in essere una irrazionale disparita' di trattamento con le altre figure di violata consegna, punita con la reclusione militare sino a tre anni (artt. 118 e 120 stesso codice). - S. nn. 22/1971; 18/1973; 143/1974 e 119/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte