Sentenza 103/1985 (ECLI:IT:COST:1985:103)
Massima numero 10812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/04/1985; Decisione del
16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/85 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - UNITA' PODERALI ASSEGNATE A CONTADINI DIRETTI COLTIVATORI - MANCATA DESIGNAZIONE DEL SUCCESSORE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DEFUNTO O DISACCORDO TRA COEREDI - DESIGNAZIONE GIUDIZIALE DEL SUBENTRANTE CON RITO CAMERALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI I PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO, DELLA DIFESA TECNICA E DELLA FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE - CONGRUITA' DEGLI STRUMENTI PROBATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/85 A. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - UNITA' PODERALI ASSEGNATE A CONTADINI DIRETTI COLTIVATORI - MANCATA DESIGNAZIONE DEL SUCCESSORE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO DEFUNTO O DISACCORDO TRA COEREDI - DESIGNAZIONE GIUDIZIALE DEL SUBENTRANTE CON RITO CAMERALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI I PRINCIPI DEL CONTRADDITTORIO, DELLA DIFESA TECNICA E DELLA FACOLTA' DI IMPUGNAZIONE - CONGRUITA' DEGLI STRUMENTI PROBATORI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non e' di per se' suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo puo' essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purche' ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e cio' postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attivita' probatoria, questa non e' totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensi' soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto piu' idoneo alla successione o al subingresso. E' inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto cio' risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facolta' di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale e' consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione e' impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attivita' istruttoria, essa e' operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonche' dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.
Va ribadito che la previsione del rito camerale per la composizione dei conflitti di interesse mediante provvedimenti decisori non e' di per se' suscettiva di frustrare il diritto di difesa, in quanto l'esercizio di quest'ultimo puo' essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti speciali, "purche' ne vengano assicurati lo scopo e la funzione". Ed il procedimento in camera di consiglio previsto in tema di riforma fondiaria per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto, consente un adeguato esercizio del cennato diritto fondamentale, considerato nelle sue componenti essenziali senza che vi sia differenza di trattamento tra istante e resistente. Risulta infatti anzitutto garantito il principio del contraddittorio, in quanto le parti debbono essere sentite, e cio' postula che il giudice debba accertare l'avvenuta convocazione in giudizio di tutti gli interessati e disporre eventuali integrazioni. Riguardo poi all'attivita' probatoria, questa non e' totalmente preclusa alle parti in ragione dei poteri di indagine spettanti al giudice, bensi' soltanto limitata a quei mezzi di prova comunemente ritenuti ammissibili nel rito camerale, del tutto congrui in relazione alla modestia degli accertamenti da compiere per l'individuazione del soggetto piu' idoneo alla successione o al subingresso. E' inoltre incontestabile che, nel silenzio della norma, le parti possano avvalersi della difesa tecnica, ricorrendo all'assistenza di un difensore, in quanto cio' risponde ad un principio generale. Infine, risulta assicurata la facolta' di impugnazione dal momento che avverso il provvedimento del tribunale e' consentito il reclamo alla Corte d'appello, la cui decisione e' impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Quanto alla determinazione del contenuto dell'attivita' istruttoria, essa e' operata in egual misura per l'istante e per i resistenti, il che esclude qualsiasi lesione del principio di eguaglianza. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo e secondo, Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamati dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonche' dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione del successore o del subentrante all'assegnatario defunto. - S. nn. 122/1966; 22/1973; 119/1974; 202/1975; 172/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte