Sentenza 103/1985 (ECLI:IT:COST:1985:103)
Massima numero 10815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  16/04/1985;  Decisione del  16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10812  10813  10814  10816  10817  10818


Titolo
SENT. 103/85 D. RIFORMA AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - ASSEGNATARIO DECEDUTO DOPO AVER RISCATTATO IL FONDO - SUBENTRO DI UN SOLO COEREDE CON ESCLUSIONE DEGLI ALTRI - RATEAZIONE DEL CREDITO DEI COEREDI ESCLUSI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL FONDO - SCOPI DI PUBBLICO INTERESSE - GIUSTIFICAZIONE DEL DIFFERENZIATO REGIME SUCCESSORIO - ESIGENZE DI CONTINUITA' DELL'IMPRESA AGRARIA DEL "DE CUIUS" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione dei coeredi dai diritti successori sul fondo riscattato costituisce una necessaria conseguenza del divieto di frazionamento del fondo stabilito dalla legge 3 giugno 1940, n. 1078, in forza della quale la suddivisione dell'unita' poderale non puo' derivare da nessun atto di trasferimento tra vivi o "mortis causa", volontario o coattivo (artt. 1 e 9 detta legge), divieto di frazionamento che e' coerente con i fini della riforma agraria e con il sistema emergente dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost.. Va infatti tenuto conto, in particolare, che l'art. 44 Cost., coordinando il fine di stabilire equi rapporti sociali e quello di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, nel prevedere che la legge imponga obblighi e vincoli alla proprieta' terriera privata, fissi limiti alla sua estensione, promuova ed imponga la trasformazione del latifondo, prevede altresi' che la legge promuova ed imponga la "ricostituzione delle unita' produttive". Il che giustifica sia la previsione delle cennate limitazioni alla frazionabilita' del suolo assegnato, sia la creazione - che ne discende - di uno statuto proprietario differenziato. Inoltre, il limite della infrazionabilita' e lo statuto proprietario differenziato al medesimo connesso, ben possono determinare un differenziato regime successorio - dato che l'art. 42, comma quarto, Cost. ammette limiti "ex lege" alla successione "mortis causa" - e in particolare escludere l'applicabilita' della regola del pari diritto degli eredi ad una porzione in natura dei beni ereditati. Pertanto, non e' fondata - in riferimanto all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379, al quale rinvia l'art. 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nella parte in cui esclude i coeredi diversi dal designato dai diritti successori sul fondo di riforma riscattato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte