Sentenza 103/1985 (ECLI:IT:COST:1985:103)
Massima numero 10816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/04/1985; Decisione del
16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/85 E. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DEVOLUZIONE DEL FONDO RISCATTATO - PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CRITERI LEGALI DI PREFERENZA - QUALITA' E CONDIZIONI PERSONALI DEL SUBENTRANTE - PRONUNCIA GIUDIZIARIA ATTUATIVA DI UN PRECETTO NORMATIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STABILITA DALL'ART. 42, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/85 E. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DEVOLUZIONE DEL FONDO RISCATTATO - PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - CRITERI LEGALI DI PREFERENZA - QUALITA' E CONDIZIONI PERSONALI DEL SUBENTRANTE - PRONUNCIA GIUDIZIARIA ATTUATIVA DI UN PRECETTO NORMATIVO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STABILITA DALL'ART. 42, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' ravvisabile nella previsione della norma di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, una successione rimessa alla discrezionalita' del giudice in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 42, comma quarto, Cost., essendo il giudice chiamato ad applicare un criterio legale di preferenza, collegato alle qualita' e condizioni personali del prescelto, sicche' la successione, anche se attraverso il tramite di una pronuncia giudiziaria, avviene pur sempre in forza di legge. Pertanto, non e' fondata - in riferimento al parametro succitato - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede la successione per causa di morte all'assegnatario del fondo riscattato mediante pronuncia dell'autorita' giudiziaria.
Non e' ravvisabile nella previsione della norma di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, una successione rimessa alla discrezionalita' del giudice in violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 42, comma quarto, Cost., essendo il giudice chiamato ad applicare un criterio legale di preferenza, collegato alle qualita' e condizioni personali del prescelto, sicche' la successione, anche se attraverso il tramite di una pronuncia giudiziaria, avviene pur sempre in forza di legge. Pertanto, non e' fondata - in riferimento al parametro succitato - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede la successione per causa di morte all'assegnatario del fondo riscattato mediante pronuncia dell'autorita' giudiziaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 4
Altri parametri e norme interposte