Sentenza 103/1985 (ECLI:IT:COST:1985:103)
Massima numero 10817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
16/04/1985; Decisione del
16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 103/85 F. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - UNITA' PODERALI ASSEGNATE A CONTADINI DIRETTI COLTIVATORI - SUBENTRO ALL'ASSEGNATARIO DECEDUTO DOPO IL RISCATTO DEL FONDO - DILAZIONE DECENNALE NEL PAGAMENTO DEI CREDITI DEI COEREDI ESCLUSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/85 F. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - UNITA' PODERALI ASSEGNATE A CONTADINI DIRETTI COLTIVATORI - SUBENTRO ALL'ASSEGNATARIO DECEDUTO DOPO IL RISCATTO DEL FONDO - DILAZIONE DECENNALE NEL PAGAMENTO DEI CREDITI DEI COEREDI ESCLUSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La dilazione decennale consentita nel pagamento dei crediti dei coeredi esclusi dalla successione dell'assegnatario di fondo riscattato, si giustifica in considerazione delle esigenze di continuita' dell'impresa agraria, in quanto l'immediato soddisfacimento di tali crediti imporrebbe al subentrante di procurarsi i capitali ricorrendo, di norma, all'indebitamento, con conseguente pericolo di contrazione dei mezzi finanziari necessari per la continuazione dell'impresa agricola, mentre la dilazione (con l'interesse legale) agevola indubbiamente le esigenze di continuita' e di produttivita' dell'impresa stessa, alle quali e' legata la riforma agraria, in conformita' con i precetti costituzionali degli artt. 41, 42, 44 e 47. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei crediti dei coeredi esclusi dalla successione, relativamente al fondo di riforma riscattato, puo' essere differito con rateazione fino a dieci anni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ad altre ipotesi di indivisibilita' dei beni ereditati (art. 720 cod. civ.), per le quali non e' prevista la rateazione nel pagamento del conguaglio.
La dilazione decennale consentita nel pagamento dei crediti dei coeredi esclusi dalla successione dell'assegnatario di fondo riscattato, si giustifica in considerazione delle esigenze di continuita' dell'impresa agraria, in quanto l'immediato soddisfacimento di tali crediti imporrebbe al subentrante di procurarsi i capitali ricorrendo, di norma, all'indebitamento, con conseguente pericolo di contrazione dei mezzi finanziari necessari per la continuazione dell'impresa agricola, mentre la dilazione (con l'interesse legale) agevola indubbiamente le esigenze di continuita' e di produttivita' dell'impresa stessa, alle quali e' legata la riforma agraria, in conformita' con i precetti costituzionali degli artt. 41, 42, 44 e 47. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, della legge 3 giugno 1940, n. 1078, in quanto richiamato dall'art. 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei crediti dei coeredi esclusi dalla successione, relativamente al fondo di riforma riscattato, puo' essere differito con rateazione fino a dieci anni, sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento rispetto ad altre ipotesi di indivisibilita' dei beni ereditati (art. 720 cod. civ.), per le quali non e' prevista la rateazione nel pagamento del conguaglio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte