Sentenza 103/1985 (ECLI:IT:COST:1985:103)
Massima numero 10818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  16/04/1985;  Decisione del  16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10812  10813  10814  10815  10816  10817


Titolo
SENT. 103/85 G. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - UNITA' PODERALI ASSEGNATE A CONTADINI DIRETTI COLTIVATORI - SUBENTRO ALL'ASSEGNATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RISCATTO DEL FONDO - DILAZIONE DECENNALE NEL PAGAMENTO DEI CREDITI DEI COEREDI ESCLUSI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le esigenze di continuazione dell'impresa agricola, il cui andamento sarebbe pregiudicato dall'onere di un pagamento immediato, sono ravvisabili sia nel caso di successione ad assegnatario il quale abbia riscattato, che in quello di subentro ad assegnatario il quale non abbia riscattato il fondo. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma quinto, della legge 29 maggio 1967, n. 379, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei coeredi esclusi dal subentro, puo' essere differito con rateazione fino a dieci anni (questione peraltro gia' dichiarata non fondata e riproposta sotto il profilo di una pretesa ingiustificata identita' di trattamento di situazioni sostanzialmente diverse). - S. n. 66/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte