Sentenza 104/1985 (ECLI:IT:COST:1985:104)
Massima numero 10819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  16/04/1985;  Decisione del  16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10820  10821


Titolo
SENT. 104/85 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA - REDDITI COSTITUITI DA EMOLUMENTI ARRETRATI PER LAVORO DIPENDENTE CUMULATI CON GLI ALTRI PERCEPITI NEI SINGOLI ANNI CUI SI RIFERISCONO - IPOTESI CHE NON RAGGIUNGANO IL MINIMO IMPONIBILE - MANCATA PREVISIONE DI NON TASSABILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE CHE PERCEPISCE SUBITO GLI EMOLUMENTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CORRELAZIONE TRA PRESTAZIONI TRIBUTARIE E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
La mancata previsione negli artt. 12, lett. d) e 13 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi percepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile, genera una discriminazione priva di giustificazione tra chi percepisce gli stessi emolumenti, a seconda che essi vengano corrisposti subito o negli anni successivi sotto forma di arretrati, e viola altresi' il principio della corrispondenza tra capacita' contributiva ed onere fiscale, tenuto conto che il principio della correlazione tra prestazioni tributarie e capacita' contributiva impone al legislatore di commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei vari soggetti, allorche' sia dato riscontrare per essi una identita' della situazione di fatto presa in considerazione dalla legge ai fini dell'imposizione del tributo. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - il combinato disposto degli articoli succitati, nella parte in cui non prevedono detta esclusione. - S. n. 92/1963.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte