Sentenza 105/1985 (ECLI:IT:COST:1985:105)
Massima numero 10822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  16/04/1985;  Decisione del  16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10823  10824  10825


Titolo
SENT. 105/85 A. PENSIONI - CRITERI DI COMMISURAZIONE - RIFERIMENTO A RETRIBUZIONE CONVENZIONALE ANZICHE' REALE - INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA IMPUGNATA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - PECULIARITA' DI ALCUNE ATTIVITA' LAVORATIVE - ADOZIONE DI MEDIE RETRIBUTIVE CONVENZIONALI - RAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma che consente per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianita', a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziche' alle retribuzioni effettivamente percepite, va individuata nell'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Detta norma non contrasta con alcun parametro costituzionale, ed in particolare ne' con gli artt. 1 e 2 della Costituzione - i quali pongono rispettivamente il lavoro a fondamento della Repubblica, affermando la preminenza di ogni attivita' lavorativa nel sistema dei diritti-doveri del cittadino, e tutelano i diritti inviolabili dell'uomo, ma non dettano specifici criteri cui dovrebbe attenersi il legislatore nel disciplinare i diritti dei lavoratori -; ne' con l'art. 3 - in quanto la differenza di disciplina tra lavoratori, a seconda che la pensione sia collegata alla retribuzione reale o a quella convenzionale, trova razionale giustificazione nella impossibilita' di accertare in concreto la retribuzione effettiva di talune categorie di lavoratori che percepiscono compensi non fissi ma variabili -; ne' con l'art. 4 - il quale impegna il legislatore ad intervenire per garantire il diritto al lavoro di tutti i cittadini, ma non comporta alcun divieto specifico circa il collegamento delle pensioni sociali assicurative alle retribuzioni convenzionali anziche' a quelle reali -; ne', infine, con gli artt. 36 e 38 - rientrando nei poteri del legislatore ordinario determinare, con una razionale considerazione delle esigenze di vita dei lavoratori e delle effettive disponibilita' finanziarie, l'ammontare delle prestazioni e modificarne la misura allo scopo di rendere sempre attuale e costante il rapporto tra i termini che dovessero subire variazioni. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 36 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, sollevata in quanto consentirebbe per alcune particolari categorie di lavoratori di commisurare i contributi previdenziali, e di conseguenza le pensioni di vecchiaia e di anzianita', a retribuzioni medie convenzionali determinate con decreto del Ministro del Lavoro anziche' alle retribuzioni effettivamente percepite.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte