Sentenza 106/1985 (ECLI:IT:COST:1985:106)
Massima numero 10826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  16/04/1985;  Decisione del  16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 106/85. LEGGI REGIONALI (IN GENERE) - IMPUGNAZIONE - SUCCESSIVA APPROVAZIONE DI ALTRA LEGGE REGIONALE CON IDENTICO OGGETTO, SOSTITUTIVA DI QUELLA IMPUGNATA - MANCATA DENUNCIA DELLA NUOVA LEGGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - FATTISPECIE.

Testo
Il fatto che una legge regionale successiva a quella impugnata abbia disposto sullo stesso oggetto in modo analogo senza essere a sua volta denunciata, e comunque il fatto che la detta legge successiva, non denunciata, abbia disposto interamente dei mezzi di finanziamento gia' previsti per l'attuazione della legge impugnata (rendendo cosi' impossibile tale attuazione), comporta che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. (Cessazione della materia del contendere relativamente al ricorso proposto contro la legge reg. della Lombardia 30 giugno 1976, n. 25, avente ad oggetto "interventi urgenti a favore della zootecnica", impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione, poiche', successivamente all'impugnazione, la Regione ha emanato la legge 30 agosto 1976, n. 37, con la quale e' stato disposto sullo stesso oggetto ed e` stato provveduto al relativo onere mediante l'impiego della medesima fonte di finanziamento gia' contemplata per i propri fini dalla legge impugnata e della relativa disponibilita' finanziaria nella sua interezza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte