Sentenza 1/2021 (ECLI:IT:COST:2021:1)
Massima numero 43155
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  03/12/2020;  Decisione del  03/12/2020
Deposito del 11/01/2021; Pubblicazione in G. U. 13/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43156  43157


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Il giudice a quo argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere nel mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, perché il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Cassazione, non altrimenti superabile, a suo avviso, che con una pronuncia del giudice delle leggi.

È possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 76  co. 4

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte