Prospettazione della questione incidentale - Adeguata argomentazione delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione. Il giudice a quo argomenta adeguatamente le proprie censure, senza, peraltro, incorrere nel mancato esperimento del tentativo di un'interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, perché il rimettente ricostruisce adeguatamente la lettura che ne offre la Cassazione, non altrimenti superabile, a suo avviso, che con una pronuncia del giudice delle leggi.
È possibile invocare l'intervento della Corte costituzionale anche allorquando il giudice a quo abbia unicamente l'alternativa di adeguarsi ad un'interpretazione che non condivide o assumere una pronuncia in contrasto, probabilmente destinata ad essere riformata. (Precedente citato: sentenza n. 240 del 2016).