Sentenza 108/1985 (ECLI:IT:COST:1985:108)
Massima numero 10828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
16/04/1985; Decisione del
16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 108/85. PENSIONI - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESONERO DAL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PENSIONISTICI PER I DIPENDENTI CHE GIA' USUFRUISCANO DI ALTRO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NON DI GUERRA NE' PRIVILEGIATO - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CHE SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 108/85. PENSIONI - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESONERO DAL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PENSIONISTICI PER I DIPENDENTI CHE GIA' USUFRUISCANO DI ALTRO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NON DI GUERRA NE' PRIVILEGIATO - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CHE SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Una volta riconosciuto che, in base al disposto del comma primo dell'art. 36 Cost., e' garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione differita, risulta contrastante con i precetti costituzionali qualsiasi statuizione normativa che sia limitativa degli oneri contributivi o che faccia corrispondere dal prestatore d'opera - sia pure facoltativamente - i contributi che sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato agli istituti di assistenza e di beneficenza, esonerandoli dal pagamento dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in particolari condizioni, non puo' riversare i propri effetti a danno dei dipendenti stessi. Pertanto, come gia' deciso dalla Corte con la sentenza n. 176 del 1975 in relazione a normativa analoga, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con la norma parametro richiamata - l'art. 17, primo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), nella parte in cui esonera le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza non di guerra ne' privilegiato.
Una volta riconosciuto che, in base al disposto del comma primo dell'art. 36 Cost., e' garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione differita, risulta contrastante con i precetti costituzionali qualsiasi statuizione normativa che sia limitativa degli oneri contributivi o che faccia corrispondere dal prestatore d'opera - sia pure facoltativamente - i contributi che sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato agli istituti di assistenza e di beneficenza, esonerandoli dal pagamento dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in particolari condizioni, non puo' riversare i propri effetti a danno dei dipendenti stessi. Pertanto, come gia' deciso dalla Corte con la sentenza n. 176 del 1975 in relazione a normativa analoga, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con la norma parametro richiamata - l'art. 17, primo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), nella parte in cui esonera le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza non di guerra ne' privilegiato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 1
Altri parametri e norme interposte