Sentenza 108/1985 (ECLI:IT:COST:1985:108)
Massima numero 10828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  16/04/1985;  Decisione del  16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 108/85. PENSIONI - ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - ESONERO DAL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI PENSIONISTICI PER I DIPENDENTI CHE GIA' USUFRUISCANO DI ALTRO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NON DI GUERRA NE' PRIVILEGIATO - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CHE SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DEL LAVORO SVOLTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Una volta riconosciuto che, in base al disposto del comma primo dell'art. 36 Cost., e' garantita al lavoratore una retribuzione proporzionata alla quantita' e qualita' del suo lavoro e che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, la pensione va considerata una forma di retribuzione differita, risulta contrastante con i precetti costituzionali qualsiasi statuizione normativa che sia limitativa degli oneri contributivi o che faccia corrispondere dal prestatore d'opera - sia pure facoltativamente - i contributi che sono a carico del datore di lavoro. Di conseguenza, il trattamento preferenziale che il legislatore ha riservato agli istituti di assistenza e di beneficenza, esonerandoli dal pagamento dei contributi assicurativi per i dipendenti che si trovino in particolari condizioni, non puo' riversare i propri effetti a danno dei dipendenti stessi. Pertanto, come gia' deciso dalla Corte con la sentenza n. 176 del 1975 in relazione a normativa analoga, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con la norma parametro richiamata - l'art. 17, primo comma, del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 (conv. nella legge 9 gennaio 1939, n. 41), nella parte in cui esonera le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza da ogni contributo pensionistico per il personale in servizio che appartenga a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza non di guerra ne' privilegiato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte