Sentenza 109/1985 (ECLI:IT:COST:1985:109)
Massima numero 10830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
16/04/1985; Decisione del
16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10829
Titolo
SENT. 109/85 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PARIFICAZIONE RITENUTA IRRAZIONALE TRA "ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO" E "OMISSIONE RILEVATA D'UFFICIO" - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE DELEGANTE - ININFLUENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 109/85 B. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI DELLA DISCIPLINA RELATIVA - SANZIONI AMMINISTRATIVE - PARIFICAZIONE RITENUTA IRRAZIONALE TRA "ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO" E "OMISSIONE RILEVATA D'UFFICIO" - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE DELEGANTE - ININFLUENZA NEL GIUDIZIO DI MERITO - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale richiede, per essere ammissibile, che sia rilevante nel giudizio a quo, nel senso che questo non possa essere definito senza la decisione della questione stessa, e che nell'ordinanza di rimessione siano esposte le ragioni di tale rilevanza. (Inammissibilita', per palese irrilevanza, oltre che per mancata motivazione sul punto, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41 e segg. del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77, comma primo, Cost. - sollevata sotto il profilo della irrazionalita' della equiparazione quoad poenam dell'adempimento tardivo con l'inadempimento, e della violazione dei principi e criteri direttivi prefissati dalla legge delegante - in quanto l'ordinanza di rinvio non indica se nella specie il pagamento tardivo dell'I.V.A. era stato effettuato o offerto prima della notifica degli avvisi di rettifica da parte dell'ufficio imposte, ma si limita a riferire la circostanza, dedotta dalla societa' ricorrente, che le somme dovute a quel titolo non sarebbero state tempestivamente corrisposte a seguito di difficolta' finanziarie scaturite dal ritardo con cui vari lavori eseguiti anche a favore dello Stato erano stati pagati).
La questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale richiede, per essere ammissibile, che sia rilevante nel giudizio a quo, nel senso che questo non possa essere definito senza la decisione della questione stessa, e che nell'ordinanza di rimessione siano esposte le ragioni di tale rilevanza. (Inammissibilita', per palese irrilevanza, oltre che per mancata motivazione sul punto, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41 e segg. del titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77, comma primo, Cost. - sollevata sotto il profilo della irrazionalita' della equiparazione quoad poenam dell'adempimento tardivo con l'inadempimento, e della violazione dei principi e criteri direttivi prefissati dalla legge delegante - in quanto l'ordinanza di rinvio non indica se nella specie il pagamento tardivo dell'I.V.A. era stato effettuato o offerto prima della notifica degli avvisi di rettifica da parte dell'ufficio imposte, ma si limita a riferire la circostanza, dedotta dalla societa' ricorrente, che le somme dovute a quel titolo non sarebbero state tempestivamente corrisposte a seguito di difficolta' finanziarie scaturite dal ritardo con cui vari lavori eseguiti anche a favore dello Stato erano stati pagati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte