Ordinanza 111/1985 (ECLI:IT:COST:1985:111)
Massima numero 10832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
16/04/1985; Decisione del
16/04/1985
Deposito del 17/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 111/85. CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - PROCEDIBILITA' SOLO A QUERELA DI PARTE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CARENZA ASSOLUTA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 111/85. CIRCOLAZIONE STRADALE - LESIONI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - PROCEDIBILITA' SOLO A QUERELA DI PARTE - SOSPENSIONE O REVOCA DELLA PATENTE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CARENZA ASSOLUTA DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui prevedono che, nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, il giudice possa procedere e disporre la sospensione o la revoca della patente soltanto a querela della persona offesa, posto che nel caso di specie la procedibilita' era gia' imposta dalla presenza della querela. - O. n. 302/1984.
E' manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 590 cod. pen. e 91 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nella parte in cui prevedono che, nel caso di reato di lesioni colpose a seguito di incidente stradale, il giudice possa procedere e disporre la sospensione o la revoca della patente soltanto a querela della persona offesa, posto che nel caso di specie la procedibilita' era gia' imposta dalla presenza della querela. - O. n. 302/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte