Sentenza 112/1985 (ECLI:IT:COST:1985:112)
Massima numero 10833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  19/04/1985;  Decisione del  19/04/1985
Deposito del 23/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 112/85. IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DI RENDITE VITALIZIE - FACOLTA' E NON OBBLIGO DI RIVALSA IN TEMA D'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' TRA IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo non esprime una adeguata motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare degli elementi da cui si possa almeno desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 53, comma primo, Cost. - dell'art. 127, terzo comma, lett. d, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui prevede la facolta', e non l'obbligo, della rivalsa di quanto versato per ritenuta d'acconto, per imposta di ricchezza mobile, da soggetti tenuti al pagamento di rendite vitalizie).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte