Sentenza 113/1985 (ECLI:IT:COST:1985:113)
Massima numero 10835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
19/04/1985; Decisione del
19/04/1985
Deposito del 23/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 113/85 B. COMUNITA' ECONOMICHE EUROPEE - DAZI DOGANALI E TRIBUTI DI EFFETTO EQUIVALENTE INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO - PREVISIONE DI CONDIZIONI E MODALITA' - VIOLAZIONE DEI CRITERI FORMULATI IN MATERIA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.E. - IMMEDIATA APPLICABILITA' NEL TERRITORIO DELLO STATO DELLE STATUIZIONI RISULTANTI DA SENTENZE INTERPRETATIVE COMUNITARIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 113/85 B. COMUNITA' ECONOMICHE EUROPEE - DAZI DOGANALI E TRIBUTI DI EFFETTO EQUIVALENTE INDEBITAMENTE CORRISPOSTI - ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RIMBORSO - PREVISIONE DI CONDIZIONI E MODALITA' - VIOLAZIONE DEI CRITERI FORMULATI IN MATERIA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA C.E.E. - IMMEDIATA APPLICABILITA' NEL TERRITORIO DELLO STATO DELLE STATUIZIONI RISULTANTI DA SENTENZE INTERPRETATIVE COMUNITARIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Va ribadito che allorquando una fattispecie cada sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva - e cio' non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Ne consegue che - essendo direttamente applicabili dai giudici remittenti le statuizioni della sentenza 9 novembre 1983, emessa in causa 19/82, con la quale la Corte di Giustizia della C.E.E. ha stabilito che e' incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasci al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale, dovendo il giudice essere libero di valutare se l'onere dell'imposta sia stato trasferito su altri soggetti o se lo sia stato in tutto o in parte, una volta stabilita l'incompatibilita' della riscossione con il diritto comunitario - e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (conv. in l. 27 novembre 1982, n. 873) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 24, 101, 102, 104 e 113 Cost. - in quanto tale disposizione subordina il rimborso di chi abbia indebitamente corrisposto diritti doganali all'importatore alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato in qualche modo trasferito su altri soggetti salvo il caso di errore materiale. - S. nn. 170/1984, 47 e 48/1985.
Va ribadito che allorquando una fattispecie cada sotto il disposto della disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. immediatamente applicabile nel territorio dello Stato, la regola comunitaria deve ricevere da parte del giudice statale necessaria ed immediata applicazione - pur in presenza di incompatibili statuizioni della legge ordinaria dello Stato, non importa se anteriore o successiva - e cio' non soltanto ove si tratti di disciplina prodotta dagli organi della C.E.E. mediante regolamento, ma anche di statuizioni risultanti da sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Ne consegue che - essendo direttamente applicabili dai giudici remittenti le statuizioni della sentenza 9 novembre 1983, emessa in causa 19/82, con la quale la Corte di Giustizia della C.E.E. ha stabilito che e' incompatibile con il diritto comunitario ogni disposizione legislativa nazionale la quale, in punto di presunzioni o condizioni di prova, lasci al contribuente l'onere di dimostrare che i tributi indebitamente versati non sono stati trasferiti su altri soggetti, ovvero ponga particolari limitazioni in merito alla prova da fornire, come l'esclusione di qualsiasi prova non documentale, dovendo il giudice essere libero di valutare se l'onere dell'imposta sia stato trasferito su altri soggetti o se lo sia stato in tutto o in parte, una volta stabilita l'incompatibilita' della riscossione con il diritto comunitario - e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982, n. 688 (conv. in l. 27 novembre 1982, n. 873) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 23, 24, 101, 102, 104 e 113 Cost. - in quanto tale disposizione subordina il rimborso di chi abbia indebitamente corrisposto diritti doganali all'importatore alla prova documentale che l'onere relativo non sia stato in qualche modo trasferito su altri soggetti salvo il caso di errore materiale. - S. nn. 170/1984, 47 e 48/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte