Sentenza 114/1985 (ECLI:IT:COST:1985:114)
Massima numero 10838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  19/04/1985;  Decisione del  19/04/1985
Deposito del 23/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10837


Titolo
SENT. 114/85 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - TESORERIE COMUNALI ANNESSE ALLE ESATTORIE DELLE IMPOSTE - GESTIONE - PROROGA DISPOSTA CON LEGGE STATALE - INVASIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE DELLA REGIONE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI COMUNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 5, N. 1, DELLO STATUTO SPECIALE - ESTENSIONE DELLA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' ALL'ART. 1, LETT. B, LEGGE 21 DICEMBRE 1984, N. 867.

Testo
La Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 5, n. 1 dello Statuto speciale emana, nei limiti fissati dalla legge dello Stato, provvedimenti legislativi sulla materia "ordinamento dei comuni". In esplicazione di tale potesta' legislativa, ha promulgato la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, la quale, all'art. 73, ha disposto, al pari della legge statale, che "ove non si provveda diversamente" i servizi di tesoreria sono assunti dall'esattore delle imposte. Ne e' conseguito che nella predetta Regione le tesorerie comunali sono annesse alle esattorie in virtu' della legge regionale ed i comuni, in tanto hanno potuto consentire a mantenere le loro tesorerie in gestione congiunta a quella delle esattorie, dopo la scadenza del precedente periodo di proroga, in quanto la legge regionale a cio' li autorizzava. Cosicche' non poteva lo Stato, con una disposizione non avente natura di principio, ma vincolante anche per la Regione Trentino- Alto Adige, impedire a questa di disporre legislativamente in materia (per esempio prescrivendo o consentendo ai comuni la gestione separata delle tesorerie). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 1, n. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, conv. in l. 9 dicembre 1983, n. 681 (impugnato dalla Regione), nonche' (in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 1, lett. b, della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in cui prorogano la gestione delle tesorerie comunali relativamente alla Regione in questione. La massima tiene conto dell'ordinanza di correzione n. 192/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte