Sentenza 115/1985 (ECLI:IT:COST:1985:115)
Massima numero 10839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  19/04/1985;  Decisione del  19/04/1985
Deposito del 23/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10840


Titolo
SENT. 115/85 A. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI - IMPUGNAZIONE DI UNA LEGGE REGIONALE DA PARTE DELLO STATO - SUCCESSIVA SUA PROMULGAZIONE CON OMISSIONE DELLE PARTI IMPUGNATE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' DI UNA SUCCESSIVA ED AUTONOMA PROMULGAZIONE DI QUESTE ULTIME - FATTISPECIE.

Testo
La promulgazione, da parte del Presidente della Regione siciliana, di una legge regionale, con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato, comporta che le parti omesse non possano essere piu' promulgate e, quindi, la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario stesso, relativamente alle parti impugnate e non promulgate. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultimo cpv., e 4 della legge regionale (recante norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennita' da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali) approvata dall'Assemblea siciliana il 23 maggio 1980, e promulgata il 4 giugno 1980 dal Presidente della Regione - dopo che il 31 maggio precedente era stata impugnata in alcune sue parti dal Commissario dello Stato - con omissione delle parti impugnate ed espressa menzione che le omissioni erano determinate da detta impugnazione. - S. nn. 142/1981; 13 e 54/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte