Sentenza 116/1985 (ECLI:IT:COST:1985:116)
Massima numero 10841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
19/04/1985; Decisione del
19/04/1985
Deposito del 23/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 116/85. ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - COMPENSO ATTRIBUITO AI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE ED AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - RITENUTA D'IMPOSTA PARI ALL'OTTANTA PER CENTO - ECCESSIVA ONEROSITA' DEL PRELIEVO EFFETTUATO - IRRAZIONALITA' INTRINSECA DELLA NORMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ESERCENTI FUNZIONI ARBITRALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 116/85. ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - COMPENSO ATTRIBUITO AI MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE ED AGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO - RITENUTA D'IMPOSTA PARI ALL'OTTANTA PER CENTO - ECCESSIVA ONEROSITA' DEL PRELIEVO EFFETTUATO - IRRAZIONALITA' INTRINSECA DELLA NORMA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ESERCENTI FUNZIONI ARBITRALI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Allorche' dei magistrati ordinari o amministrativi ovvero della giustizia militare, nonche' avvocati o procuratori dello Stato, svolgono funzioni arbitrali, la naturale identita' dell'opera da essi svolta rispetto a quella esplicata da tutti gli altri, non consente che il compenso dovuto ai primi sia pari ad appena un quinto di quello corrisposto ai secondi, ne' lo status di magistrati e di difensori dello Stato giustifica la falcidia dei compensi a cui non sono per contro soggetti gli esercenti di altre pubbliche funzioni e gli altri dipendenti pubblici. Ne' a conferire una qualche ragionevolezza a tale disparita' di trattamento giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni arbitrali che a magistrati e procuratori dello Stato potrebbe venire dal prelievo pecuniario sia perche' unica "disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare le dette funzioni, sia perche' non puo' senza contraddizioni il potere legislativo per un verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti dall'art. 45 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approv. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Ne', infine, va tralasciata la discrasia tra avvocati e procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali costituiti presso gli enti locali e qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province o dei comuni, che, pur essendo soggetti alla disciplina forense, rivestono qualita' di impiegati e non di professionisti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, che stabilisce a carico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militari, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, il versamento, nella misura dell'ottanta per cento, dei compensi spettanti per svolgimento di funzioni arbitrali. - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni tributarie impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo. V. S. n. 130/1982.
Allorche' dei magistrati ordinari o amministrativi ovvero della giustizia militare, nonche' avvocati o procuratori dello Stato, svolgono funzioni arbitrali, la naturale identita' dell'opera da essi svolta rispetto a quella esplicata da tutti gli altri, non consente che il compenso dovuto ai primi sia pari ad appena un quinto di quello corrisposto ai secondi, ne' lo status di magistrati e di difensori dello Stato giustifica la falcidia dei compensi a cui non sono per contro soggetti gli esercenti di altre pubbliche funzioni e gli altri dipendenti pubblici. Ne' a conferire una qualche ragionevolezza a tale disparita' di trattamento giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni arbitrali che a magistrati e procuratori dello Stato potrebbe venire dal prelievo pecuniario sia perche' unica "disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare le dette funzioni, sia perche' non puo' senza contraddizioni il potere legislativo per un verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti dall'art. 45 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approv. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Ne', infine, va tralasciata la discrasia tra avvocati e procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali costituiti presso gli enti locali e qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province o dei comuni, che, pur essendo soggetti alla disciplina forense, rivestono qualita' di impiegati e non di professionisti. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, che stabilisce a carico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militari, nonche' degli avvocati e procuratori dello Stato, il versamento, nella misura dell'ottanta per cento, dei compensi spettanti per svolgimento di funzioni arbitrali. - Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni tributarie impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo. V. S. n. 130/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte