Sentenza 119/1985 (ECLI:IT:COST:1985:119)
Massima numero 10844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
23/04/1985; Decisione del
23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10845
Titolo
SENT. 119/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976 - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRESENTATO IN DATA CHE RISULTA ANTERIORE A QUELLA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE - ERRORE MATERIALE - TEMPESTIVITA', COMUNQUE, DEL RICORSO - RIGETTO DELLA ECCEZIONE.
SENT. 119/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1976 - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRESENTATO IN DATA CHE RISULTA ANTERIORE A QUELLA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE - ERRORE MATERIALE - TEMPESTIVITA', COMUNQUE, DEL RICORSO - RIGETTO DELLA ECCEZIONE.
Testo
Non rileva che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso una legge regionale, presenti una data che risulta anteriore a quella della delibera del Consiglio di impugnare la legge regionale in questione, allorche' e' evidente che si tratti di mero errore materiale e sempreche' l'incertezza sulla data non ingeneri dubbi sulla osservanza del termine di cui agli artt. 127, quarto comma, Cost. e 31, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Pertanto, va rigettata l'eccezione di improponibilita' del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna, riapprovata il 2 luglio 1976, siccome recante la data del 29 luglio 1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare detta legge, in quanto dallo stesso ricorso risulta di tutta evidenza che la data apposta in calce e' dovuta a mero errore materiale, ed inoltre e' provato per tabulas l'intervenuto rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo (fatta il 23 luglio 1976 ed il ricorso notificato il 6 agosto successivo).
Non rileva che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, avverso una legge regionale, presenti una data che risulta anteriore a quella della delibera del Consiglio di impugnare la legge regionale in questione, allorche' e' evidente che si tratti di mero errore materiale e sempreche' l'incertezza sulla data non ingeneri dubbi sulla osservanza del termine di cui agli artt. 127, quarto comma, Cost. e 31, primo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87. Pertanto, va rigettata l'eccezione di improponibilita' del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso gli artt. 2 e 5 della legge della regione Emilia-Romagna, riapprovata il 2 luglio 1976, siccome recante la data del 29 luglio 1976, di due giorni anteriore a quella del 31 luglio 1976, nella quale il Consiglio dei ministri aveva deliberato di impugnare detta legge, in quanto dallo stesso ricorso risulta di tutta evidenza che la data apposta in calce e' dovuta a mero errore materiale, ed inoltre e' provato per tabulas l'intervenuto rispetto del termine di quindici giorni dalla comunicazione al Commissario del Governo (fatta il 23 luglio 1976 ed il ricorso notificato il 6 agosto successivo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 1