Sentenza 119/1985 (ECLI:IT:COST:1985:119)
Massima numero 10845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
23/04/1985; Decisione del
23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10844
Titolo
SENT. 119/85 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - REGIONE PUGLIA - SANITA' - ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - LEGGI REGIONALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO - JUS SUPERVENIENS: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SOPPRESSIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI - TRASFERIMENTO DEI LORO BENI E FUNZIONI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI - DIFETTO DELL'ATTUALITA' DELL'INTERESSE DELLO STATO RICORRENTE ALLA DECISIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 119/85 B. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - REGIONE PUGLIA - SANITA' - ENTI OSPEDALIERI - COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - LEGGI REGIONALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO - JUS SUPERVENIENS: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - SOPPRESSIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI - TRASFERIMENTO DEI LORO BENI E FUNZIONI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI - DIFETTO DELL'ATTUALITA' DELL'INTERESSE DELLO STATO RICORRENTE ALLA DECISIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata cessata la materia del contendere qualora intervenga, successivamente alla proposizione del ricorso in via principale, una legge che disciplini diversamente quanto e' stato oggetto della legge regionale impugnata, facendo venir meno le ragioni di doglianza dello Stato ricorrente, e quindi il suo interesse alla decisione. (Cessazione della materia del contendere in ordine ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976; della legge della Regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e concernenti tutti la composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri, essendo sopravvenuta la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale all'art. 66, penultimo comma, ha previsto la perdita da parte di detti enti della loro personalita' giuridica in esito all'intervenuto trasferimento dei loro beni e funzioni alle unita' sanitarie locali).
Va dichiarata cessata la materia del contendere qualora intervenga, successivamente alla proposizione del ricorso in via principale, una legge che disciplini diversamente quanto e' stato oggetto della legge regionale impugnata, facendo venir meno le ragioni di doglianza dello Stato ricorrente, e quindi il suo interesse alla decisione. (Cessazione della materia del contendere in ordine ai giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 9 marzo 1976, riapprovata il 2 luglio 1976; della legge della Regione Emilia-Romagna 6 ottobre 1976, riapprovata il 4 maggio 1977 e della legge della Regione Puglia 17 marzo 1977, riapprovata il 26 ottobre 1977, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri e concernenti tutti la composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri, essendo sopravvenuta la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, la quale all'art. 66, penultimo comma, ha previsto la perdita da parte di detti enti della loro personalita' giuridica in esito all'intervenuto trasferimento dei loro beni e funzioni alle unita' sanitarie locali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 32