Sentenza 120/1985 (ECLI:IT:COST:1985:120)
Massima numero 10846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
23/04/1985; Decisione del
23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10847
Titolo
SENT. 120/85 A. PENSIONI - QUOTE DI MAGGIORAZIONE - ESCLUSIONE PER I FRATELLI E LE SORELLE INABILI AL LAVORO A CARICO DEL PENSIONATO - DIVERSO REGIME DEGLI ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL LAVORATORE IN SERVIZIO - TRATTAMENTO RITENUTO INGIUSTIFICATAMENTE DIFFERENZIATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 120/85 A. PENSIONI - QUOTE DI MAGGIORAZIONE - ESCLUSIONE PER I FRATELLI E LE SORELLE INABILI AL LAVORO A CARICO DEL PENSIONATO - DIVERSO REGIME DEGLI ASSEGNI FAMILIARI SPETTANTI AL LAVORATORE IN SERVIZIO - TRATTAMENTO RITENUTO INGIUSTIFICATAMENTE DIFFERENZIATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La situazione del pensionato e quella del lavoratore in servizio non presentano caratteristiche peculiari di essenziale omogeneita', tali cioe' da rendere rilevanti sul piano costituzionale, ex art. 3 Cost., le diversita' riscontrabili nelle rispettive discipline giuridiche. Di conseguenza, e' da escludere che il diverso e piu' ristretto ambito degli aventi titolo alle quote di maggiorazione della pensione, rispetto al regime degli assegni familiari spettanti al lavoratore in servizio, possa concretare irrazionale disparita' di trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro. Ne' rileva il richiamo all'art. 38 Cost., essendo ivi posto un principio di ordine generale, non confliggente con una disciplina adeguatrice, flessibile alle particolarita' delle varie condizioni, purche' si versi - come nella specie - nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalita' legislativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, per il titolare di pensione, la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari); questione sollevata sotto il profilo che sarebbe privo di "giustificazione logica" il diverso e piu' gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o sorella - a carico - inabile al lavoro).
La situazione del pensionato e quella del lavoratore in servizio non presentano caratteristiche peculiari di essenziale omogeneita', tali cioe' da rendere rilevanti sul piano costituzionale, ex art. 3 Cost., le diversita' riscontrabili nelle rispettive discipline giuridiche. Di conseguenza, e' da escludere che il diverso e piu' ristretto ambito degli aventi titolo alle quote di maggiorazione della pensione, rispetto al regime degli assegni familiari spettanti al lavoratore in servizio, possa concretare irrazionale disparita' di trattamento tra lavoratore da un lato e pensionato dall'altro. Ne' rileva il richiamo all'art. 38 Cost., essendo ivi posto un principio di ordine generale, non confliggente con una disciplina adeguatrice, flessibile alle particolarita' delle varie condizioni, purche' si versi - come nella specie - nei limiti del ragionevole esercizio della discrezionalita' legislativa. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede, per il titolare di pensione, la categoria dei fratelli e delle sorelle inabili al lavoro tra i soggetti che hanno titolo alle quote di maggiorazione della pensione (ora assegni familiari); questione sollevata sotto il profilo che sarebbe privo di "giustificazione logica" il diverso e piu' gravoso trattamento riservato al pensionato, rispetto al lavoratore, in relazione alla stessa situazione familiare (fratello o sorella - a carico - inabile al lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte