Spese di giustizia - Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - Persona offesa da particolari reati in danno di minori o a sfondo sessuale - Ammissione automatica al beneficio, a prescindere dai limiti di reddito - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di parità di trattamento, nonché del diritto alla tutela giurisdizionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, Cost., dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati di cui agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies cod. pen. La ratio della disciplina censurata - considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima oltre che le esigenze di garantire al massimo il loro venire alla luce - è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità, valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Né il parametro che impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame. (Precedente citato: ordinanza n. 439 del 2004).
La presunzione assoluta legislativa è immune da censure di legittimità costituzionale e resiste al vaglio di ragionevolezza solo quando vi sia solida rispondenza all'id quod plerumque accidit; quelle, in particolare, che limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati. (Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 253 del 2019, n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982).
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato va ricondotto nell'alveo della disciplina processuale, nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. (Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2020, n. 47 del 2020, n. 97 del 2019 e n. 81 del 2017; ordinanze n. 3 del 2020, n. 122 del 2016 e n. 270 del 2012).