Sentenza 120/1985 (ECLI:IT:COST:1985:120)
Massima numero 10847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
23/04/1985; Decisione del
23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10846
Titolo
SENT. 120/85 B. PENSIONI - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE (ORA ASSEGNI FAMILIARI) - OMESSA PARIFICAZIONE DEL FIGLIO INABILE AL CONIUGE DEL PENSIONATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 30, 31 E 38 COST. - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 120/85 B. PENSIONI - ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE (ORA ASSEGNI FAMILIARI) - OMESSA PARIFICAZIONE DEL FIGLIO INABILE AL CONIUGE DEL PENSIONATO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 30, 31 E 38 COST. - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANCATA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordinanza di rimessione in cui non sia puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso di specie, ed in cui manchi qualsiasi motivazione in punto di rilevanza, elude il disposto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 38 Cost., posto che nelle ordinanze di rinvio non viene esattamente indicata la disciplina legislativa da applicarsi ai casi sottoposti ai rispettivi giudizi, e non si rinviene alcuna motivazione sulla rilevanza ai fini della decisione della questione sollevata, nonche' circa l'assunta violazione da parte della norma impugnata dei parametri succitati).
L'ordinanza di rimessione in cui non sia puntualmente individuata la normativa di legge da applicarsi al caso di specie, ed in cui manchi qualsiasi motivazione in punto di rilevanza, elude il disposto dell'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice a quo di esporre termini e motivi della questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non parifica il figlio inabile al coniuge, sollevata con riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 38 Cost., posto che nelle ordinanze di rinvio non viene esattamente indicata la disciplina legislativa da applicarsi ai casi sottoposti ai rispettivi giudizi, e non si rinviene alcuna motivazione sulla rilevanza ai fini della decisione della questione sollevata, nonche' circa l'assunta violazione da parte della norma impugnata dei parametri succitati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte