Sentenza 121/1985 (ECLI:IT:COST:1985:121)
Massima numero 10848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  23/04/1985;  Decisione del  23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 121/85. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA (I.G.E.) - VIOLAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE - TERMINI E MODALITA' DEL RICORSO GERARCHICO - OMESSA PREVISIONE CHE LA DATA DI SPEDIZIONE DEL RICORSO EQUIVALE A QUELLA DI PRESENTAZIONE - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI GRAVAMI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
A seguito della revisione operata nella disciplina del contenzioso tributario, la normativa dettata per le "sanzioni amministrative" in materia di repressione delle violazioni finanziarie dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 (richiamata ai fini dell'accertamento, della cognizione e della definizione delle violazioni in materia di imposta generale sull'entrata, dall'art. 52, comma primo, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2) - rimasta in vigore nei confronti di quei tributi, di diversificata natura, per le cui controversie non sussista competenza organica delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - e' venuta, nel tempo, a scolorirsi ed a perdere gran parte degli oggetti e dei contenuti cui era rivolta la disposizione generale ex art. 57 di detta legge. Acquisito infatti nell'ordinamento valore omogeneizzante l'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 che - senza distinzione di materia - attribuisce all'interessato al gravame in via gerarchica la facolta' di presentare il ricorso direttamente ovvero mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, parificando la data di spedizione a quella di presentazione, e restando abrogate ai sensi del successivo art. 17 del d.P.R. medesimo le disposizioni contrarie ovvero incompatibili, ivi compresa quella da cui discende la ricevibilita' ab origine del gravame, risulta evidente come l'art. 57 vada interpretato in tale unificante chiave ermeneutica di lettura ed applicazione. Ne', in senso contrario, puo' essere addotto il disposto dell'art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 4 perche' abrogato, sia pure con effetto dal 1 gennaio 1983, in virtu' dell'art. 13, comma primo, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (conv. nella legge 7 agosto 1982, n. 516), mentre, con riguardo all'applicabilita' di esso ratione temporis, e' da considerare che la norma de qua non poteva non perdere la propria iniziale rigidita' per le esigenze di omogeneita' e razionalita' venute a palesarsi ratione materiae, identiche sia in tema di repressione penale delle violazioni finanziarie che in ordine alla diversa ma pur organica sanzionabilita' a carattere amministrativo delle stesse. Pertanto, non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52, comma primo, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (conv. nella legge 19 giugno 1940, n. 762) e 57 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella parte in cui si esclude che la tempestiva proposizione del ricorso contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso stesso, mediante raccomandata, e che in tal caso la data di spedizione equivalga alla data di presentazione. - Per la disomogeneita' del tertium comparationis anche nell'ambito amministrativo tributario, stante la mancanza di un modello generale cui fare riferimento: S. n. 46/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte