Ordinanza 123/1985 (ECLI:IT:COST:1985:123)
Massima numero 10850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  23/04/1985;  Decisione del  23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 123/85. TRIBUTI IN GENERE - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - DISCIPLINA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN TEMA DI IMPOSIZIONE DI PRESTAZIONI PATRIMONIALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in materia di agevolazioni tributarie - sollevata in riferimento all'art. 23 Cost. - in quanto, sebbene il dispositivo dell'ordinanza di rimessione coinvolga altro articolo, la motivazione fa riferimento all'art. 42 dello stesso decreto, che e' stata oggetto di una pronuncia di infondatezza della questione proposta e tale orientamento va confermato, non essendo state prospettate argomentazioni valide a far deflettere da esso. - S. n. 277/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte