Ordinanza 124/1985 (ECLI:IT:COST:1985:124)
Massima numero 10851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
23/04/1985; Decisione del
23/04/1985
Deposito del 26/04/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 124/85. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROPOSTE DI MIGLIORIE DELL'AFFITTUARIO - EFFETTI DELL'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE SUL RICORSO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA ANCHE AI RAPPORTI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 124/85. CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROPOSTE DI MIGLIORIE DELL'AFFITTUARIO - EFFETTI DELL'INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE SUL RICORSO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' DELLA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA ANCHE AI RAPPORTI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' riesamini, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente la disciplina dell'affitto di fondi rustici, nella parte in cui equipara a rigetto, per decorso del termine di novanta giorni, l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul ricorso del proprietario del fondo affittato avverso la proposta di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto. Il giudice a quo e', infatti, il solo legittimato a decidere se l'art. 16 della citata legge n. 203/1982 - il quale, nel prevedere fra l'altro l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, stabilisce che quest'ultimo, ove non si pervenga ad un accordo in ordine alla proposta ed ai connessi regolamenti del rapporto tra le parti e' tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni - possa far considerare tuttora applicabile la norma denunciata. - Per analoghe pronunce della Corte, successive all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con riguardo a norme diverse da quella ora esaminata, ved. O. nn. 155, 211, 249 e 251 del 1982.
Vanno restituiti gli atti al giudice rimettente perche' riesamini, a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, sui contratti agrari, la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, contenente la disciplina dell'affitto di fondi rustici, nella parte in cui equipara a rigetto, per decorso del termine di novanta giorni, l'inerzia dell'Ispettorato Provinciale Agrario sul ricorso del proprietario del fondo affittato avverso la proposta di migliorie dell'affittuario coltivatore diretto. Il giudice a quo e', infatti, il solo legittimato a decidere se l'art. 16 della citata legge n. 203/1982 - il quale, nel prevedere fra l'altro l'intervento obbligatorio dell'Ispettorato Provinciale Agrario, stabilisce che quest'ultimo, ove non si pervenga ad un accordo in ordine alla proposta ed ai connessi regolamenti del rapporto tra le parti e' tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni - possa far considerare tuttora applicabile la norma denunciata. - Per analoghe pronunce della Corte, successive all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pure con riguardo a norme diverse da quella ora esaminata, ved. O. nn. 155, 211, 249 e 251 del 1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte