Sentenza 125/1985 (ECLI:IT:COST:1985:125)
Massima numero 10852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  29/04/1985;  Decisione del  29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10853  10854


Titolo
SENT. 125/85 A. PENSIONI DI GUERRA - PREVISIONE DI UN TERMINE QUINQUENNALE PER LA RICHIESTA - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO FRA PENSIONI DI GUERRA E ORDINARIE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Va dichiarata la inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando non ne risulti la rilevanza nel giudizio a quo perche' del tutto estranea al caso di specie, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - sostitutivo del secondo comma dell'art. 117 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 - nella parte in cui e' previsto un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra, non emergendo in alcun modo dal giudizio a quo che il ricorrente avesse potuto proporre istanze sia di pensione di guerra che di pensione ordinaria privilegiata per servizio allo Stato, ne' che - comunque - tali pretese avesse in concreto esperite).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte