Sentenza 125/1985 (ECLI:IT:COST:1985:125)
Massima numero 10853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  29/04/1985;  Decisione del  29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10852  10854


Titolo
SENT. 125/85 B. PENSIONI DI GUERRA - TERMINE QUINQUENNALE DI PRESCRIZIONE PER LA RICHIESTA - CONDIZIONE RITENUTA LESIVA DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA CON RIFERIMENTO AGLI ALTRI TRATTAMENTI PENSIONISTICI - INSUSSISTENZA - ESIGENZA DI UN TEMPESTIVO ACCERTAMENTO DELLA DIPENDENZA DA UN FATTO DI GUERRA - GIUSTIFICAZIONE - DIFFERENTE NATURA DELLE FATTISPECIE RAFFRONTATE - ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL "TERTIUM COMPARATIONIS" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Stante l'esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o della invalidita' da causa di servizio o da fatto di guerra ad opera delle competenti autorita' amministrative o sanitarie, trova giustificazione l'art. 99, comma secondo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (e quindi anche, per la parte che interessa, l'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834), a norma del quale il diritto a richiedere la liquidazione della pensione (di guerra) si prescrive trascorsi cinque anni dal servizio di guerra ovvero dagli eventi che ai fatti bellici si riconnettono. Ne consegue che il giusto "tertium comparationis" va ricercato - nella disciplina dei trattamenti ordinari - per fattispecie d'analoga natura, cioe' nell'ambito del trattamento privilegiato, per il quale occorrono, come per le pensioni di guerra, tempestivi accertamenti medico-legali. Ma in tale materia l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non consente la sospensione dei termini nei confronti dei minori o dei dementi come, invece, prescritto, per la pensionistica di guerra), testualmente stabilisce l'inammissibilita' della domanda di liquidazione ove "il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione del servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte", sicche' appare razionalmente ed incontrovertibilmente garantito nel diritto positivo vigente il processo di omogeneizzazione nella tutela delle pretese pensionistiche. Pertanto, non e' fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 99, comma secondo e 116, comma primo (nel testo sostituito dall'art. 25 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834) del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevedono un termine quinquennale di prescrizione per la richiesta della pensione di guerra; questione sollevata sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i titolari di pretese in materia di pensioni di guerra ed i titolari di pretese in materia di pensioni ordinarie per i quali, diversamente dai primi, il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita', "non si perde per prescrizione" (art. 5, d.P.R. n. 1092/1973). - S. n. 149/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte