Sentenza 126/1985 (ECLI:IT:COST:1985:126)
Massima numero 10855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
SENT. 126/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - FATTISPECIE.
Testo
Spetta alla Corte costituzionale individuare l'oggetto della questione di legittimita' sottoposta al suo esame con l'ordinanza di rimessione del giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sua pronuncia andasse circoscritta alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma primo, cod. pen. mil. pace - il quale prevede come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo -, non essendo stata sottoposta a sindacato, malgrado talune ambiguita' verbali contenute nelle ordinanze dei giudici remittenti, anche il secondo comma di detto articolo - che prevede come distinto reato, e punisce con pena piu' severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno quattro persone di un'istanza, esposto o reclamo mediante manifestazione pubblica).
Spetta alla Corte costituzionale individuare l'oggetto della questione di legittimita' sottoposta al suo esame con l'ordinanza di rimessione del giudice di merito. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la sua pronuncia andasse circoscritta alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, comma primo, cod. pen. mil. pace - il quale prevede come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo -, non essendo stata sottoposta a sindacato, malgrado talune ambiguita' verbali contenute nelle ordinanze dei giudici remittenti, anche il secondo comma di detto articolo - che prevede come distinto reato, e punisce con pena piu' severa, la presentazione collettiva ad opera di almeno quattro persone di un'istanza, esposto o reclamo mediante manifestazione pubblica).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte