Sentenza 126/1985 (ECLI:IT:COST:1985:126)
Massima numero 10856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/85 B. REATI MILITARI - RECLAMO COLLETTIVO ATTUATO ANCHE IN FORMA COMPORTAMENTALE - INDISCRIMINATA E GENERICA SANZIONABILITA' DI QUALSIASI MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECLAMO - LIMITAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLA NECESSITA' DI PRESERVARE L'ORDINE LEGALMENTE COSTITUITO DA TURBATIVE VIOLENTE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ESPRESSO IN FORMA COLLETTIVA - LIMITAZIONI ALLO SVILUPPO DEMOCRATICO DELLE FORZE ARMATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 126/85 B. REATI MILITARI - RECLAMO COLLETTIVO ATTUATO ANCHE IN FORMA COMPORTAMENTALE - INDISCRIMINATA E GENERICA SANZIONABILITA' DI QUALSIASI MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RECLAMO - LIMITAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLA NECESSITA' DI PRESERVARE L'ORDINE LEGALMENTE COSTITUITO DA TURBATIVE VIOLENTE - COMPRESSIONE DEL DIRITTO FONDAMENTALE DI LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ESPRESSO IN FORMA COLLETTIVA - LIMITAZIONI ALLO SVILUPPO DEMOCRATICO DELLE FORZE ARMATE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Pur non essendovi dubbio che anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. e che la garanzia costituzionale si estenda in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio di detta liberta', e' pero' innegabile che tali modalita' possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, subordinatamente alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Peraltro, nel limite posto dall'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace, il quale - nel prevedere come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo - punisce in modo indiscriminato e generico ogni istanza o rimostranza rivolta in forma collettiva all'autorita' militare (anche se attuata tramite comportamento, come l'astensione dal rancio), non ricorre ne' l'una ne' l'altra condizione, giacche' esso da un lato finisce con il criminalizzare la forma collettiva di manifestazione come tale e dall'altro la limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo che si e' venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo militare, vanno enucleate dalla fattispecie del reclamo collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto (quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 di detto codice), le manifestazioni di dissenso le quali, soprattutto per le modalita' o le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilita' o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari; cosicche' la norma impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei confronti delle autorita' militari, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale, senza che cio' trovi giustificazione nella necessita' di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente, e questo comporta un limite penalmente sancito alla liberta' di manifestazione del pensiero di cosi' ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale. Ne' puo' ritenersi che detto limite trovi giustificazione nella protezione di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate, tenuto conto che questo a norma dell'art. 52 Cost. deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21 e 52, comma terzo, Cost. (restando assorbiti i profili di illegittimita' costituzionale in riferimento agli altri parametri invocati) - l'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace. - S nn. 120/1957; 87/1966; 65/1970; 16/1973 e 71/1978.
Pur non essendovi dubbio che anche la forma collettiva di manifestazione del pensiero sia garantita dall'art. 21 Cost. e che la garanzia costituzionale si estenda in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio di detta liberta', e' pero' innegabile che tali modalita' possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, subordinatamente alla duplice condizione che essa non renda difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e sia giustificata dalla protezione di altri valori costituzionali. Peraltro, nel limite posto dall'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace, il quale - nel prevedere come reato la presentazione collettiva ad opera di almeno dieci militari o di uno solo previo accordo con gli altri, di una istanza, esposto o reclamo - punisce in modo indiscriminato e generico ogni istanza o rimostranza rivolta in forma collettiva all'autorita' militare (anche se attuata tramite comportamento, come l'astensione dal rancio), non ricorre ne' l'una ne' l'altra condizione, giacche' esso da un lato finisce con il criminalizzare la forma collettiva di manifestazione come tale e dall'altro la limitazione stessa non trova sostegno nella protezione costituzionale di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate. Infatti, secondo l'indirizzo interpretativo che si e' venuto affermando nella giurisprudenza del Tribunale supremo militare, vanno enucleate dalla fattispecie del reclamo collettivo, per ricondurle a fattispecie di sedizione in senso stretto (quali quelle di cui agli artt. 182 o 183 di detto codice), le manifestazioni di dissenso le quali, soprattutto per le modalita' o le circostanze, siano caratterizzate dall'ostilita' o ribellione verso le istituzioni o gli ordinamenti militari; cosicche' la norma impugnata, colpendo la pacifica manifestazione collettiva di dissenso - o la pacifica formulazione collettiva di petizione - dei militari nei confronti delle autorita' militari, colpisce una mera manifestazione collettiva di pensiero in quanto tale, senza che cio' trovi giustificazione nella necessita' di preservare l'ordine legalmente costituito da turbative violente, e questo comporta un limite penalmente sancito alla liberta' di manifestazione del pensiero di cosi' ampia portata, da comprimere il cennato diritto rendendo difficile o addirittura impossibile l'esercizio di questo in un suo atteggiamento essenziale. Ne' puo' ritenersi che detto limite trovi giustificazione nella protezione di valori attinenti all'ordinamento delle Forze armate, tenuto conto che questo a norma dell'art. 52 Cost. deve informarsi allo spirito democratico della Repubblica. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 21 e 52, comma terzo, Cost. (restando assorbiti i profili di illegittimita' costituzionale in riferimento agli altri parametri invocati) - l'art. 180, primo comma, cod. pen. mil. pace. - S nn. 120/1957; 87/1966; 65/1970; 16/1973 e 71/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 52
co. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte