Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43163
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Immobili ricadenti all'interno dei centri storici - Mutamento di destinazione - Introduzione dell'alternativa tra permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche in assenza di opere edilizie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Immobili ricadenti all'interno dei centri storici - Mutamento di destinazione - Introduzione dell'alternativa tra permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche in assenza di opere edilizie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 30, commi 1 e 4, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inseriscono rispettivamente nell'art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 la lett. e-bis), nel comma 1, e il nuovo comma 2-bis, stabilendo che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, compresi nei centri storici, sono soggetti, in alternativa, a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche nel caso in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie. Tali norme regionali sono pienamente conformi al t.u. edilizia, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che impone il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d'uso nei centri storici anche in assenza di opere.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., degli artt. 30, commi 1 e 4, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che inseriscono rispettivamente nell'art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014 la lett. e-bis), nel comma 1, e il nuovo comma 2-bis, stabilendo che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti, compresi nei centri storici, sono soggetti, in alternativa, a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche nel caso in cui non siano accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie. Tali norme regionali sono pienamente conformi al t.u. edilizia, anche alla luce della giurisprudenza amministrativa e di legittimità che impone il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione d'uso nei centri storici anche in assenza di opere.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 30
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 134
co. 1
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 30
co. 4
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 134
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art.