Sentenza 126/1985 (ECLI:IT:COST:1985:126)
Massima numero 10857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/85 C. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 21 - MODALITA' DI ESERCIZIO IN FORMA COLLETTIVA - SONO GARANTITE DALLA COSTITUZIONE PER LO SVILUPPO DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO - LORO DISCIPLINA LEGISLATIVA - LIMITI.
SENT. 126/85 C. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - COSTITUZIONE, ART. 21 - MODALITA' DI ESERCIZIO IN FORMA COLLETTIVA - SONO GARANTITE DALLA COSTITUZIONE PER LO SVILUPPO DELL'ORDINAMENTO DEMOCRATICO - LORO DISCIPLINA LEGISLATIVA - LIMITI.
Testo
La garanzia di cui all'art. 21 Cost. - in quanto estesa in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero, in relazione al particolare valore che questa riveste per lo sviluppo dell'ordinamento democratico - comprende anche le forme collettive di tale manifestazione, come essenziali alla liberta' di cui si tratta, essendo necessarie (cosi' come quelle individuali in rappresentanza collettiva che in essa sono incluse) al fine di dare corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali. Anche se dette modalita', al pari delle altre, possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, non v'e' dubbio che la legittimita' dei limiti sia subordinata alla duplice condizione che non rendano difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e siano giustificati dalla protezione di altri valori costituzionali. - S nn. 1/1956; 51/1960; 9/1965; 131/1973 e 106/1974.
La garanzia di cui all'art. 21 Cost. - in quanto estesa in linea di principio ad ogni modalita' di esercizio della liberta' di manifestazione del pensiero, in relazione al particolare valore che questa riveste per lo sviluppo dell'ordinamento democratico - comprende anche le forme collettive di tale manifestazione, come essenziali alla liberta' di cui si tratta, essendo necessarie (cosi' come quelle individuali in rappresentanza collettiva che in essa sono incluse) al fine di dare corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali. Anche se dette modalita', al pari delle altre, possono essere oggetto di regolamentazione, con conseguente limitazione all'esercizio del diritto, non v'e' dubbio che la legittimita' dei limiti sia subordinata alla duplice condizione che non rendano difficile o addirittura impossibile l'esercizio disciplinato e siano giustificati dalla protezione di altri valori costituzionali. - S nn. 1/1956; 51/1960; 9/1965; 131/1973 e 106/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte