Sentenza 126/1985 (ECLI:IT:COST:1985:126)
Massima numero 10858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 126/85 D. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - FORZE ARMATE - MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO PACIFICO DEI MILITARI ESPRESSO IN FORMA COLLETTIVA - ESTRINSECAZIONE DELLA LIBERTA' GARANTITA DALL'ART. 21 COST. - ARMONIZZAZIONE CON IL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA CUI DEVE ISPIRARSI L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE EX ART. 52, COMMA TERZO, COST. - NON PUO' ESSERE CONCULCATO DALLE ESIGENZE DI DISCIPLINA MILITARE - ILLEGITTIMITA' DELL'INCRIMINAZIONE DEL RECLAMO COLLETTIVO INTRODOTTA DAL COD. PEN. MIL. PACE..
SENT. 126/85 D. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - FORZE ARMATE - MANIFESTAZIONE DEL DISSENSO PACIFICO DEI MILITARI ESPRESSO IN FORMA COLLETTIVA - ESTRINSECAZIONE DELLA LIBERTA' GARANTITA DALL'ART. 21 COST. - ARMONIZZAZIONE CON IL PRINCIPIO DI DEMOCRAZIA CUI DEVE ISPIRARSI L'ORDINAMENTO DELLE FORZE ARMATE EX ART. 52, COMMA TERZO, COST. - NON PUO' ESSERE CONCULCATO DALLE ESIGENZE DI DISCIPLINA MILITARE - ILLEGITTIMITA' DELL'INCRIMINAZIONE DEL RECLAMO COLLETTIVO INTRODOTTA DAL COD. PEN. MIL. PACE..
Testo
La pacifica manifestazione del dissenso dei militari nei confronti dell'autorita' militare - anche e soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio - oltre a costituire estrinsecazione della liberta' di manifestazione del pensiero, e quindi del principio democratico in relazione al quale il nostro ordinamento si qualifica, non soltanto concorre alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa, ma promuove lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi contribuisce ad attuare il precetto di cui all'art. 52, terzo comma, Cost.. Ne consegue che tale dissenso non puo' essere conculcato neppure per esigenze di disciplina militare, per la qual ragione non puo' ritenersi compatibile con i comandamenti della Costituzione l'incriminazione del reclamo collettivo, introdotta dal cod. pen. mil. pace (peraltro non abrogata dalla sopravvenuta normativa della legge 11 luglio 1978, n. 382, e del regolamento di attuazione dettato con d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, sugli organi di rappresentanza di militari) allo scopo di incrementare la tutela dei valori della disciplina.
La pacifica manifestazione del dissenso dei militari nei confronti dell'autorita' militare - anche e soprattutto in forma collettiva per l'espressione di esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio - oltre a costituire estrinsecazione della liberta' di manifestazione del pensiero, e quindi del principio democratico in relazione al quale il nostro ordinamento si qualifica, non soltanto concorre alla garanzia di pretese fondate o astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all'attuazione di questa, ma promuove lo sviluppo in senso democratico dell'ordinamento delle Forze armate e quindi contribuisce ad attuare il precetto di cui all'art. 52, terzo comma, Cost.. Ne consegue che tale dissenso non puo' essere conculcato neppure per esigenze di disciplina militare, per la qual ragione non puo' ritenersi compatibile con i comandamenti della Costituzione l'incriminazione del reclamo collettivo, introdotta dal cod. pen. mil. pace (peraltro non abrogata dalla sopravvenuta normativa della legge 11 luglio 1978, n. 382, e del regolamento di attuazione dettato con d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, sugli organi di rappresentanza di militari) allo scopo di incrementare la tutela dei valori della disciplina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte