Sentenza 127/1985 (ECLI:IT:COST:1985:127)
Massima numero 10860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10861
Titolo
SENT. 127/85 A. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO LEGALE NELLE PRETURE - CATEGORIE DI SOGGETTI ESERCENTI IL PATROCINIO LEGALE IN DETERMINATE PRETURE - DEROGA ALLA PRESCRIZIONE DELL'ESAME DI STATO PREVISTO, INVECE, PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI - INSUSSISTENZA DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO - NECESSITA' DI UN CONTROLLO SULL'IDONEITA' TECNICA ALLA PROFESSIONE DI PATROCINATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 127/85 A. PATROCINIO LEGALE - PATROCINIO LEGALE NELLE PRETURE - CATEGORIE DI SOGGETTI ESERCENTI IL PATROCINIO LEGALE IN DETERMINATE PRETURE - DEROGA ALLA PRESCRIZIONE DELL'ESAME DI STATO PREVISTO, INVECE, PER GLI AVVOCATI E PROCURATORI - INSUSSISTENZA DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO - NECESSITA' DI UN CONTROLLO SULL'IDONEITA' TECNICA ALLA PROFESSIONE DI PATROCINATORI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Allorche' la legge riserva l'esercizio di un'attivita' professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente postula la necessita' di un controllo sulla idoneita' tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneita' tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di piu' senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perche' non piu' giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore e' andata gradualmente aumentando, per qualita' e quantita'; che la difficolta' di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilita' dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, e' divenuta gia' da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non puo' considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonche' l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).
Allorche' la legge riserva l'esercizio di un'attivita' professionale a dati soggetti, iscritti in un albo sulla base di requisiti culturali, da' essa stessa una valutazione di rilevanza al carattere tecnico dell'attivita' e quindi implicitamente postula la necessita' di un controllo sulla idoneita' tecnica dei soggetti in parola. In tal caso la mancata elevazione di detto controllo a livello di esame di Stato, ai sensi dell'art. 33, comma quinto, Cost., va giustificata razionalmente. Ne consegue che l'abilitazione all'esercizio del patrocinio legale non preceduta da controllo dell'idoneita' tecnica costituito da esame di Stato (ne' del resto da un equipollente di esso), di una categoria di soggetti diversi da quella degli avvocati e procuratori, per di piu' senza limiti di tempo e al di fuori di qualsiasi apprezzabile esigenza, proprio perche' non piu' giustificata - in considerazione del fatto che i tipi di esercizio professionale, di processo e di competenza del giudice sono identici per tutte le preture, senza distinzione fra quelle aventi sede in comuni che siano sede di tribunale o capoluoghi di provincia e le altre; che la competenza del pretore e' andata gradualmente aumentando, per qualita' e quantita'; che la difficolta' di reperire nei centri minori avvocati e procuratori, derivante dalla non facile accessibilita' dei centri stessi mediante i mezzi di comunicazione, e' divenuta gia' da tempo un motivo inattuale; che, d'altra parte, il procedimento diretto all'iscrizione negli albi degli esercenti di cui si tratta, anche se implica una qualche valutazione, non puo' considerarsi equipollente all'esame di Stato -, costituisce una deroga irrazionale, e quindi una violazione dell'art. 33, comma quinto e dell'art. 3, comma primo, Cost.. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6, lett. b), 7, 8 e 9 della legge 7 luglio 1901, n. 283 (sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonche' l'art. 1, comma secondo, del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459 (contenente norme riguardanti i patrocinatori legali), e l'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (che regola il patrocinio dinanzi alle preture), nella parte in cui tengono ferme le suddette disposizioni della legge n. 283 del 1901, nonche' gli artt. 2 e 3 del r.d.l. 13 agosto 1926, n. 1459, in quanto applicabili ai patrocinatori di cui all'art. 6, lett. b), della legge n. 283 del 1901. - S n. 58/1963 (che aveva risolto diversamente la questione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte