Ordinanza 128/1985 (ECLI:IT:COST:1985:128)
Massima numero 10862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10863
Titolo
ORD. 128/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA PRESENTAZIONE - IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO INDIPENDENTEMENTE DALLA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE E VERSAMENTI DOVUTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 128/85 A. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - OMESSA PRESENTAZIONE - IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO INDIPENDENTEMENTE DALLA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE E VERSAMENTI DOVUTI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEI CRITERI DIRETTIVI DELLA LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - OMESSO ACCERTAMENTO DELLA RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA SOPRAVVENUTA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta, che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del detto decreto, ma effettui regolarmente le ritenute ed i versamenti dovuti, il medesimo trattamento sanzionatorio comminato a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della stessa dichiarazione senza effettuare alcuna ritenuta o versamento, avendo il giudice rimettente mancato di accertare la rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, sulla sanatoria d'irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria, entrata in vigore anteriormente all'ordinanza di rinvio.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost., e 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dell'art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui prevede a carico del sostituto d'imposta, che ometta la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del detto decreto, ma effettui regolarmente le ritenute ed i versamenti dovuti, il medesimo trattamento sanzionatorio comminato a carico del sostituto d'imposta che ometta la presentazione della stessa dichiarazione senza effettuare alcuna ritenuta o versamento, avendo il giudice rimettente mancato di accertare la rilevanza della questione alla stregua della normativa sopravvenuta di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 882, sulla sanatoria d'irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria, entrata in vigore anteriormente all'ordinanza di rinvio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 10