Ordinanza 128/1985 (ECLI:IT:COST:1985:128)
Massima numero 10863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  29/04/1985;  Decisione del  29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10862


Titolo
ORD. 128/85 B. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO NELLE IPOTESI DI TARDIVA OD OMESSA DICHIARAZIONE - IUS SUPERVENIENS - SANATORIA DI IRREGOLARITA' IN MATERIA TRIBUTARIA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 46, 47 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento dell'imposta sui redditi, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta, la particolare "oblazione" prevista invece nell'ipotesi di omessa dichiarazione accertata a seguito di verifiche o ispezioni, per contrasto con i criteri direttivi della legge delega ex art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825 e con il principio di eguaglianza - artt. 76, 77 e 3 Cost. -, essendo stata emessa l'ordinanza di rimessione il 30 gennaio 1980 e cioe' prima dell'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1980, n. 882, recante "sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria", rendendosi cosi' necessario l'accertamento della persistente rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10