Ordinanza 130/1985 (ECLI:IT:COST:1985:130)
Massima numero 10866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
29/04/1985; Decisione del
29/04/1985
Deposito del 02/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10865
Titolo
ORD. 130/85 B. AVVOCATO E PROCURATORE - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - SOLIDARIETA' TRA LE PARTI DEL GIUDIZIO TRANSATTO PER IL PAGAMENTO DI ONORARI E RIMBORSO SPESE, AL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA, PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 130/85 B. AVVOCATO E PROCURATORE - PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - SOLIDARIETA' TRA LE PARTI DEL GIUDIZIO TRANSATTO PER IL PAGAMENTO DI ONORARI E RIMBORSO SPESE, AL DIFENSORE MUNITO DI PROCURA, PER PRESTAZIONI STRAGIUDIZIALI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede la solidarieta', in relazione agli onorari e spese per prestazioni giudiziali, tra tutte le parti del giudizio transatto. Infatti, nessuna delle argomentazioni prospettate dal giudice a quo puo' indurre la Corte a deflettere dalla dichiarazione d'infondatezza gia' espressa: non il richiamo dell'art. 93 cod. proc. civ. perche' la distrazione delle spese a favore del difensore munito di procura e' basata sul presupposto della condanna della parte avversaria del cliente del distrattario, che la stipulata transazione preclude; ne' la revoca e la rinuncia al mandato privano il difensore del diritto a compenso per le attivita' gia' spiegate; ne', infine, lo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794, puo' essere esperito per la sola tutela della pretesa diretta all'applicazione dell'art. 68. - S. n. 132/1974.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. con l. 22 gennaio 1934, n. 36, denunziato, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto prevede la solidarieta', in relazione agli onorari e spese per prestazioni giudiziali, tra tutte le parti del giudizio transatto. Infatti, nessuna delle argomentazioni prospettate dal giudice a quo puo' indurre la Corte a deflettere dalla dichiarazione d'infondatezza gia' espressa: non il richiamo dell'art. 93 cod. proc. civ. perche' la distrazione delle spese a favore del difensore munito di procura e' basata sul presupposto della condanna della parte avversaria del cliente del distrattario, che la stipulata transazione preclude; ne' la revoca e la rinuncia al mandato privano il difensore del diritto a compenso per le attivita' gia' spiegate; ne', infine, lo speciale procedimento di cui agli artt. 29 e 30 l. 13 giugno 1942, n. 794, puo' essere esperito per la sola tutela della pretesa diretta all'applicazione dell'art. 68. - S. n. 132/1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte