Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43164
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Immobili ricadenti all'interno dei centri storici - Mutamento di destinazione - Introduzione dell'alternativa tra permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche in assenza di opere edilizie - Obbligo di iniziare i lavori decorsi trenta giorni dalla segnalazione - Omessa previsione - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Immobili ricadenti all'interno dei centri storici - Mutamento di destinazione - Introduzione dell'alternativa tra permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche in assenza di opere edilizie - Obbligo di iniziare i lavori decorsi trenta giorni dalla segnalazione - Omessa previsione - Violazione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 30, comma 5, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, introducendo il comma 2-ter nell'art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevede che per tutti gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis - ivi compresi i mutamenti di destinazione d'uso senza opere nei centri storici - si applichi il procedimento stabilito per la SCIA dall'art. 145 della stessa legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale non prevede l'obbligo di iniziare i lavori (ovvero, nel caso di mutamenti di destinazione senza opere, di dare effettivo avvio al mutamento d'uso) decorsi trenta giorni dalla segnalazione. L'obbligo di non iniziare i lavori prima di trenta giorni dalla segnalazione stabilito dall'art. 23, comma 1, t.u. edilizia, concorre a caratterizzare indefettibilmente il regime del titolo abilitativo della "super SCIA", e costituisce pertanto principio fondamentale nella materia del governo del territorio. Né l'art. 5 del d.lgs. n. 222 del 2016, invocato dalla Regione, può essere interpretato nel senso di derogare a tale obbligo, il quale è espressione di un bilanciamento tra gli interessi privati e pubblici coinvolti nella disciplina e che non può essere modificato dal legislatore regionale, come riconosciuto del resto dalla stessa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel documento allegato all'intesa del 29 settembre 2015, raggiunta sullo schema del suddetto decreto legislativo, poi approvato. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 30, comma 5, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, introducendo il comma 2-ter nell'art. 134 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, prevede che per tutti gli interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis - ivi compresi i mutamenti di destinazione d'uso senza opere nei centri storici - si applichi il procedimento stabilito per la SCIA dall'art. 145 della stessa legge reg. Toscana n. 65 del 2014, il quale non prevede l'obbligo di iniziare i lavori (ovvero, nel caso di mutamenti di destinazione senza opere, di dare effettivo avvio al mutamento d'uso) decorsi trenta giorni dalla segnalazione. L'obbligo di non iniziare i lavori prima di trenta giorni dalla segnalazione stabilito dall'art. 23, comma 1, t.u. edilizia, concorre a caratterizzare indefettibilmente il regime del titolo abilitativo della "super SCIA", e costituisce pertanto principio fondamentale nella materia del governo del territorio. Né l'art. 5 del d.lgs. n. 222 del 2016, invocato dalla Regione, può essere interpretato nel senso di derogare a tale obbligo, il quale è espressione di un bilanciamento tra gli interessi privati e pubblici coinvolti nella disciplina e che non può essere modificato dal legislatore regionale, come riconosciuto del resto dalla stessa Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel documento allegato all'intesa del 29 settembre 2015, raggiunta sullo schema del suddetto decreto legislativo, poi approvato. (Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 231 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 30
co. 5
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 134
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 23
co. 1