Sentenza 131/1985 (ECLI:IT:COST:1985:131)
Massima numero 10868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  02/05/1985;  Decisione del  02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10867


Titolo
SENT. 131/85 B. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI AFFIDATI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLE FF.SS. - RISERVA ALLO STATO DEL DIRITTO DI ESERCITARE LA PUBBLICITA' SU TALI BENI ANCHE SE VISIBILE E PERCETTIBILE DA AREE DI STRADE PUBBLICHE - ASSUNTA COMPETENZA ISTITUZIONALE DEI COMUNI E INGIUSTIFICATA SITUAZIONE DI PRIVILEGIO - INSUSSISTENZA - INERENZA DEL REGIME PUBBLICITARIO ALLA NECESSITA' DI GARANTIRE LA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO - COMPETENZA DELL'AZIENDA FERROVIARIA - RAZIONALITA' - NECESSITA' DELLA AUTORIZZAZIONE DEI COMUNI PER LE AFFISSIONI DI MEZZI PUBBLICITARI - ADEGUATA TUTELA DEI VARI INTERESSI PUBBLICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La riserva allo Stato del diritto di esercitare la pubblicita' sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle FF.SS., anche quando sia visibile e percettibile da aree di strade pubbliche, stabilita dalla legge 18 marzo 1959, n. 132, trova - cosi' come altre analoghe disposizioni poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale - un suo preciso fondamento nella necessita' di garantire la sicurezza dell'esercizio ferroviario e, attraverso questo, la incolumita' di coloro che fruiscono del servizio stesso, che ben potrebbe essere turbato da pubblicita', le quali, per la loro forma o per il loro contenuto, potrebbero creare confusioni nella condotta dei convogli ferroviari. Di conseguenza, risulta ovvio che il giudizio, essenzialmente tecnico, sulla compatibilita' dei mezzi pubblicitari di ogni genere con la regolare condotta dell'esercizio ferroviario sia espresso dalla Azienda ferroviaria, cosi' come, per le strade ordinarie, viene espresso dall'ente proprietario della strada. Pertanto, in quanto intesa a tutelare interessi pubblici di particolare rilievo strettamente connessi ad attribuzioni proprie della Amministrazione statale e, percio', solo da questa valutabili, detta riserva, oltre ad essere giustificata dalla necessita' di tutela di interessi generali, non viola ne' l'art. 5 Cost., che afferma solo il carattere tendenziale del decentramento, ne' il successivo art. 128, occorrendo sempre il consenso del Comune, e quindi un provvedimento autorizzatorio di questo ente, anche per l'affissione dei mezzi pubblicitari da parte delle FF.SS. o dei suoi concessionari. Ed in quanto continua a spettare al Comune il potere di adottare una disciplina uniforme per tutto il territorio comunale che comprenda anche le pubblicita' in parola, non e' ipotizzabile neanche violazione alcuna dell'art. 97 Cost.. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge n. 132 del 1959, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 5, 97 e 128 Cost. - sotto il profilo che la riserva di cui trattasi, operando in una materia che riguarda l'assetto del territorio e in generale, la urbanistica e la polizia urbana, rientrerebbe tra le funzioni istituzionali dei Comuni e, quindi, impedirebbe a questi di adottare una regolamentazione uniforme per tutto il territorio comunale, ed inoltre la stessa non troverebbe giustificazione alcuna e determinerebbe per l'Azienda ferroviaria una situazione di privilegio sottraendola al potere autorizzatorio del Comune.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte