Sentenza 132/1985 (ECLI:IT:COST:1985:132)
Massima numero 10869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
02/05/1985; Decisione del
02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/85 A. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRASPORTO AEREO - MORTE O LESIONE CORPOREA DEL TRASPORTATO IN CASO DI SINISTRO - LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE - INGIUSTIFICATA OMISSIONE DI ADEGUATA TUTELA DELLE PRETESE RISARCITORIE DEL DANNEGGIATO - LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 132/85 A. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRASPORTO AEREO - MORTE O LESIONE CORPOREA DEL TRASPORTATO IN CASO DI SINISTRO - LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE - INGIUSTIFICATA OMISSIONE DI ADEGUATA TUTELA DELLE PRETESE RISARCITORIE DEL DANNEGGIATO - LESIONE DEI DIRITTI INVIOLABILI DELLA PERSONA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - come sostituito dall'art. XI del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 - a norma del quale, in tema di trasporti aerei, "dans le transport des personnes, la responsabilite' du transporteur envers chaque vojageur est limitee' a la somme de cent vingt cinq mille francs", limite questo raddoppiato (in forza dell'art. XI del Protocollo dell'Aja) ed ancorato al c.d. franco-oro Poincare', traeva giustificazione dalla circostanza che, all'epoca in cui fu emanata l'industria del trasporto aereo, ancora agli inizi ed esposta a sensibile rischio, richiedeva misure protettive, indispensabili per l'economicita' della sua gestione e per lo sviluppo del settore: giustificazione questa venuta meno con la crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi dovuta alla riduzione del rischio, tanto che la disciplina internazionale e' stata modificata da successivi accordi, non ancora esecutivi in Italia, ed e' stata modificata la stessa normativa prevista dal codice della navigazione per la responsabilita' del vettore aeronautico. Ne deriva che, in tale nuovo contesto, la limitazione della responsabilita' del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno. Pertanto, gli artt. 1 della l. 19 maggio 1932, n. 841 e 2 della l. 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione interna alla disposizione convenzionale succitata, contrastano con l'art. 2 Cost., e sono quindi illegittimi, in quanto ledono valori oggetto di autonoma e specifica garanzia costituzionale, quale il risarcimento del danno in relazione al bene della vita con riferimento al rapporto tra la vittima ed i prossimi congiunti, tutelato dagli artt. 29, 30, 31 e 36 Cost., non prevedendo l'integralita' del ristoro.
L'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - come sostituito dall'art. XI del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 - a norma del quale, in tema di trasporti aerei, "dans le transport des personnes, la responsabilite' du transporteur envers chaque vojageur est limitee' a la somme de cent vingt cinq mille francs", limite questo raddoppiato (in forza dell'art. XI del Protocollo dell'Aja) ed ancorato al c.d. franco-oro Poincare', traeva giustificazione dalla circostanza che, all'epoca in cui fu emanata l'industria del trasporto aereo, ancora agli inizi ed esposta a sensibile rischio, richiedeva misure protettive, indispensabili per l'economicita' della sua gestione e per lo sviluppo del settore: giustificazione questa venuta meno con la crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi dovuta alla riduzione del rischio, tanto che la disciplina internazionale e' stata modificata da successivi accordi, non ancora esecutivi in Italia, ed e' stata modificata la stessa normativa prevista dal codice della navigazione per la responsabilita' del vettore aeronautico. Ne deriva che, in tale nuovo contesto, la limitazione della responsabilita' del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno. Pertanto, gli artt. 1 della l. 19 maggio 1932, n. 841 e 2 della l. 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione interna alla disposizione convenzionale succitata, contrastano con l'art. 2 Cost., e sono quindi illegittimi, in quanto ledono valori oggetto di autonoma e specifica garanzia costituzionale, quale il risarcimento del danno in relazione al bene della vita con riferimento al rapporto tra la vittima ed i prossimi congiunti, tutelato dagli artt. 29, 30, 31 e 36 Cost., non prevedendo l'integralita' del ristoro.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte