Sentenza 132/1985 (ECLI:IT:COST:1985:132)
Massima numero 10870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
02/05/1985; Decisione del
02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IUS SUPERVENIENS - NON INCIDENZA SUI PROFILI DEDOTTI IN GIUDIZIO - ESAME NEL MERITO DELLA QUESTIONE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
SENT. 132/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - IUS SUPERVENIENS - NON INCIDENZA SUI PROFILI DEDOTTI IN GIUDIZIO - ESAME NEL MERITO DELLA QUESTIONE - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
Testo
Non e' precluso l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale allorche' le norme sopravvenute dopo l'ordinanza di rimessione, pur riguardando la stessa materia, non incidono pero' su alcuno dei profili dedotti in giudizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le disposizioni della l. 26 marzo 1983, n. 84, intervenute dopo la pronunzia dell'ordinanza di rinvio, non le impedissero di procedere all'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale, avente ad oggetto le norme statali di esecuzione dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, sui limiti della responsabilita' del vettore in tema di trasporto aereo).
Non e' precluso l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale allorche' le norme sopravvenute dopo l'ordinanza di rimessione, pur riguardando la stessa materia, non incidono pero' su alcuno dei profili dedotti in giudizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le disposizioni della l. 26 marzo 1983, n. 84, intervenute dopo la pronunzia dell'ordinanza di rinvio, non le impedissero di procedere all'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale, avente ad oggetto le norme statali di esecuzione dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, sui limiti della responsabilita' del vettore in tema di trasporto aereo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte